Riassunto
I. D.M. (Min. Interno) 20 dicembre 2001, n. 21. Disposizioni relative alle modalità di installazione degli apparecchi evacuatori di fumo e calore (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2002).
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Riassunto
Legislazione
I. D.M. (Min. Interno) 20 dicembre 2001, n. 21. Disposizioni relative alle modalità di installazione degli apparecchi evacuatori di fumo e calore (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2002). 1. (Campo di applicazione). Gli evacuatori di fumo e calore, che vengono installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, devono garantire la sicurezza delle persone e dei beni materiali in caso d'incendio e devono essere rispondenti alla direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998 e ai seguenti regolamenti: D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, e D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499, che hanno recepito le direttive 89/106/CEE e 93/68/CEE; D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, e che ha recepito le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE. 2. (Requisiti degli evacuatori di fumo e calore). Fino a quando non saranno completati e comunicati alla Repubblica italiana gli atti comunitari attuativi della direttiva n. 89/106/CEE, gli evacuatori di fumo e calore possono essere commercializzati e messi in opera se muniti di: a) dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'art. 8 della direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998; b) dichiarazione di conformità al prototipo sottoposto a prova da laboratorio autorizzato (ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e del decreto ministeriale 26 marzo 1985) in base alla norma UNI-VVF 9494 o norma armonizzata o norma emanata da un organismo nazionale di normalizzazione di un Paese membro dell'Unione europea o aderente all'accordo SEE riconosciuta equivalente. 3. (Commercializzazione). Gli evacuatori di fumo e calore legalmente riconosciuti in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi aderenti all'accordo SEE, avente i requisiti di cui al precedente art. 2 possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrer&agra...
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