Riassunto


I. D.M. 6 febbraio 2001. Recepimento della direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, relativa ai serbatoi di carburante liquido (...)

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Riassunto


Legislazione

I. D.M. 6 febbraio 2001. Recepimento della direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 67 del 21 marzo 2001).

1. 1. Il titolo del decreto ministeriale 5 agosto 1974 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, come da ultimo modificato dal presente decreto, è sostituito dal seguente: «Norme relative ai serbatoi di carburante ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi».

2. 1. Ai fini del presente decreto, per «veicolo» si intende ogni veicolo a motore e i loro rimorchi definiti all'allegato II, parte A, del decreto ministeriale 8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995.

3. 1. A decorrere dalle date contenute nell'art. 6 le prescrizioni del presente decreto, concernenti i serbatoi di carburante, sostituiscono le prescrizioni del decreto ministeriale 8 agosto 1997, di recepimento della direttiva 97/19/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione antin-castro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1997.

4. 1. L'indice degli allegati, riguardante l'allegato I, di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 8 agosto 1997, è sostituito dal seguente:

«Allegato I - serbatoi di carburante liquido: appendice 1: prova di resistenza al fuoco; appendice 2: dimensioni e caratteristiche tecniche dei mattoni refrattari;

appendice 3: scheda informativa;

appendice 4: scheda di omologazione CE.».

2. L'allegato I al citato decreto ministeriale 8 agosto 1997, concernente i serbatoi di carburante liquido, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

5. 1. Non è consentito rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo se lo stesso è conforme ai requisiti di cui al presente decreto per quanto riguarda i serbatoi di carburante.

2. Non è consentito rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la immissione in circolazione o l'uso di un veicolo se lo stesso è conforme ai requisiti di cui al presente decreto per quanto riguarda i serbatoi di carburante.

6. 1. A decorrere dal 3 maggio 2...

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