Riassunto
I. D.M. 8 luglio 1999, n. 432. Regolamento concernente la modificazione dell'articolo 9 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, recante la disciplina della attività delle autoscuole, e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1997, n. 391, in materia di limiti di età per l'esercizio della professione di istruttore di guida (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 272 del 19 novembre 1999). (...)
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Riassunto
Legislazione
I. D.M. 8 luglio 1999, n. 432. Regolamento concernente la modificazione dell'articolo 9 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, recante la disciplina della attività delle autoscuole, e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1997, n. 391, in materia di limiti di età per l'esercizio della professione di istruttore di guida (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 272 del 19 novembre 1999) 1. 1. All'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 settembre 1997, n. 391, sono soppresse le parole: «il comma 3 dell'art. 9». 2. 1. All'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, dopo il comma 3, come ripristinato dall'articolo 1, è aggiunto il seguente: «4. Gli istruttori di cui al precedente comma possono svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari fermi restando i limiti previsti dall'articolo 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada)». II. D.M. 14 ottobre 1999. Fissazione dei prezzi di vendita delle targhe per autoveicoli e motoveicoli (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 266 del 12 novembre 1999) 1. 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per autoveicoli e motoveicoli, comprensivo dei bollini riportanti l'anno di immatricolazione e la sigla provinciale è fissato nella misura seguente: Categoria di veicoli Costo di produzione (lire) Quota di maggiorazione (lire) Autoveicoli: targa anteriore + targa posteriore di formato A comprensive dei tasselli autoadesivi 50.200 25.100 per le province di: Aosta, Bolzano, Trento 54.900 27.450 targa anteriore + targa posteriore di formato B comprensive dei tasselli autoadesivi 49.700 24.850 per le province di: Aosta, Bolzano, Trento 54.400 27.200 Motoveicoli targa anteriore comprensiva dei tasselli autoadesivi 24.100 12.050 per le province di: Aosta, Bolzano, Trento 26.200 13.100 2. 1. Il versamento del costo di produzione, nonché della quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore. 2. I proventi di cui al comma 1 sono imputati, per due terzi, al titolo II, categoria VII, capitolo 2371 e, per un terzo, al titolo II, categoria VII, capitolo 2458, dello stato di previsione dell'entrata, con emissione di distinte quietanze cumulative. La somma imputata al capitolo 2458 sarà successivamente riassegnata, con le modalità di cui all'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, rispettivamente nelle misure dell'80 e 20 per cento. III. D.M. 15 ottobre 1999. Norme relative alla punzonatura ed alle iscrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 271 del 18 novembre 1999) 1. 1. Le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i recipienti criogenici destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti, come definiti dall'ADR 1999 e successivi aggiornamenti, di seguito indicato più brevemente come ADR, con l'esclusione dei recipienti per il trasporto del GPL, devono riportare le iscrizioni previste come obbligatorie dall'ADR. 2. I recipienti destinati a contenere acetilene disciolto devono riportare, oltre a quelle indicate al comma 1, le iscrizioni relative a: identità della massa porosa: identificazione del Paese e della fabbr...
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