Riassunto
I. D.M. 3 agosto 1999. Accertamento del periodo di mancato funzionamento del P.R.A. di Cremona (Gazzetta ufficiale Serie gen. - n. 205 dell'1 settembre 1999). (...)
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Riassunto
Legislazione
I. D.M. 3 agosto 1999. Accertamento del periodo di mancato funzionamento del P.R.A. di Cremona (Gazzetta ufficiale Serie gen. - n. 205 dell'1 settembre 1999) È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 2 agosto 1999. II. D.M. 4 agosto 1999. Allineamento delle aliquote contributive per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, ai sensi del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 219 del 17 settembre 1999) Per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto le percentuali delle aliquote contributive di finanziamento a carico delle aziende stesse, relative all'assegno per il nucleo familiare, ai trattamenti di maternità, all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono, limitatamente ai contributi dovuti per l'anno 1998, rispettivamente ridotte di: 3,72; 0,57; 0,14; 1,37 punti. III. D.M. 19 agosto 1999. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Cosenza (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 206 del 2 settembre 1999) È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cosenza nel giorno 26 luglio 1999. IV. D.M. 25 agosto 1999. Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Massa Carrara (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 209 del 6 agosto 1999) L'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Massa Carrara è accertato nel giorno 26 luglio 1999. V. D.M. 26 agosto 1999. Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Salerno (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 206 del 2 settembre 1999) È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Salerno per il giorno 19 luglio 1999. VI. D.M. 6 settembre 1999. Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 214 dell'11 settembre 1999) È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 2 agosto 1999. VII. D.M. 9 settembre 1999. Proroga dei termini di validità del decreto ministeriale 27 febbraio 1998 concernente la distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 214 dell'11 settembre 1999) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 105, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1998 sono prorogate di ulteriori sei mesi, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dal decreto ministeriale del 10 marzo 1999. VIII. L.R. (Abruzzo) 23 dicembre 1998, n. 152. Norme per il trasporto pubblico locale (Gazzetta Ufficiale Terza Serie spec. - n. 34 del 28 agosto 1999) 1. (Finalità). 1. La Regione Abruzzo, in attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59 «delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59», disciplina con la presente legge il sistema regionale di trasporto pubblico locale al fine di: a) garantire il diritto alla mobilità dei cittadini attraverso la realizzazione di un sistema coordinato ed integrato dei trasporti; b) promuovere uno equilibrato ed economico sviluppo dell'intero territorio regionale; c) concorrere alla salvaguardia dell'ambiente ed alla qualità della vita nelle aree urbane; d) applicare il decentramento amministrativo nell'attuazione della riforma del trasporto pubblico locale; e) favorire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa del comparto trasporti; f) perseguire l'impiego ottimale delle reti infrastrutturali in ferro. 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente la Regione provvede a: delegare alle province, ai comuni ed alle comunità montane, in caso di esercizio associato del trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994 n. 97, le funzioni in materia di trasporto pubblico che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale; definire i bacini di traffico quale unità di rete intermodale per l'organizzazione del trasporto pubblico locale; razionalizzare il sistema della mobili...
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