Legislazione
Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali - Numero 5-1999, Maggio 1999
Casa Editrice La Tribuna
Legato come :Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali - Numero 5-1999, Maggio 1999
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Legato come :Riassunto
I. D.M. (Fin.) 8 marzo 1999. Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Savona (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 67 del 22 marzo 1999). (...)
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Riassunto
Legislazione
I. D.M. (Fin.) 8 marzo 1999. Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Savona (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 67 del 22 marzo 1999) IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante: «Modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro»; Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso della richiesta - le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate; Visto l'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione; Considerato che per l'imposta di cui alla sopracitata legge n. 549 del 1995 si applicano le disposizioni contenute nel capo I del decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413; Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione; Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8 bis del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero; Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente; Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili; Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non ...
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