Legislazione e prassi amministrativa

Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradaliNumero 9-2008, Settembre 2008

Legato come :

Riassunto


I. D.M. (Min. trasp.) 4 aprile 2008. Rettifica del decreto 14 dicembre 2007 di recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/187/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 135 del'11 giugno 2008). (...)

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Riassunto


Legislazione e prassi amministrativa

I. D.M. (Min. trasp.) 4 aprile 2008. Rettifica del decreto 14 dicembre 2007 di recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/187/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 135 del'11 giugno 2008)

1. 1. Nell'art.2 del decreto del Ministro dei trasporti 14 dicembre 2007, l'ultimo capoverso «Ai sensi di questa procedura di monitoraggio, un veicolo viene considerato un nuovo tipo se differisce soltanto rispetto ai punti 2.2.1. e 2.2.2. del regolamento UN/ECE n. 51» è sostituito dal seguente «Ai sensi di questa procedura di monitoraggio, un veicolo non viene considerato un nuovo tipo se differisce soltanto rispetto ai punti 2.2.1. e 2.2.2. del regolamento UN/ECE n. 51».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

II. D.M. (Min. svil. econ.) 28 aprile 2008, n. 98. Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 295 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 129 del 4 giugno 2008)

(Estratto).

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1. (Oggetto del regolamento e definizioni). 1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nonché la composizione dei comitati di cui rispettivamente all'articolo 285 e all'articolo 303 del Codice delle assicurazioni private.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) Codice: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recnate il Codice delle assicurazioni private;

b) CONSAP: la Commissione servizi assicurativi pubblici Spa;

c) Fondo strada: il Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dall'articolo 283 del Codice;

d) Fondo caccia: il Fondo di garanzia per le vittime della caccia previsto dall'articolo 302 del Codice;

e) Organismo di indennizzo: l'Organismo di indennizzo italiano previsto dall'articolo 296 del Codice;

f) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

CAPO II.

NORME PER LA GESTIONE DEL FONDO STRADA.

2. (Composizione del comitato). 1. Il comitato previsto dall'articolo 285, comma 1, del Codice è presieduto dal presidente, o in sua vece, dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto.

2. Fanno altresì parte del comitato di cui al comma 1:

a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un rappresentante dell'ISVAP; d) il dirigente della CONSAP, coordinatore delle attività del Fondo strada;

e) un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

3. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio. L'ufficio di segreteria del comitato è composto da due membri, di cui un funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente della CONSAP.

3. (Attribuzioni del Comitato e validità delle deliberazioni). 1. Spetta al comitato di cui all'articolo 2 fornire parere al consiglio di amministrazione della CONSAP:

a) sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni di legge concernenti il Fondo strada;

b) sulla designazione delle imprese ai sensi dell'articolo 286, comma 1, del Codice;

c) sulle convenzioni da stipularsi da parte della CONSAP quale gestore del Fondo strada;

d) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione della CONSAP ritiene di sottoporgli.

2. Il comitato predispone il rendiconto di gestione del Fondo strada.

3. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Ai membri del comitato e della segreteria spetta a carico del Fondo strada ...

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