Riassunto
I. D.M. (Min. trasp.) 20 giugno 2007. Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 236 del 10 ottobre 2007). -II. D.M. (Min. trasp.) 22 giugno 2007. Recepimento della direttiva 2006/119/CE della Commissione del 27 novembre 2006 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 217 del 18 settembre 2007). -III. D.M. (Min. trasp.) 22 giugno 2007. Recepimento della direttiva 2006/120/CE della Commissione del 27 novembre 2006 che rettifica e modifica la direttiva 2005/30/CE, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/24/CE e 2002/24/CE, relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 218 del 19 settembre 2007). (...)
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Riassunto
Legislazione e prassi amministrativa
I. D.M. (Min. trasp.) 20 giugno 2007. Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 236 del 10 ottobre 2007). 1. Ai trasporti effettuati impiegando veicoli di cui all'art. 13, paragrafo 1, lettere d), primo trattino, h), j) ed l) del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, non si applicano, sul territorio nazionale, le disposizioni degli articoli da 5 a 9 dello stesso regolamento. 2. I veicoli di cui all'art. 1, nonché i veicoli di cui all'art. 13, lettera g) del regolamento (CE) n. 561/2006, sono dispensati dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada, definito nel regolamento (CEE) n. 1821/85, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006. Il presente decreto è comunicato alla Commissione europea. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. II. D.M. (Min. trasp.) 22 giugno 2007. Recepimento della direttiva 2006/119/CE della Commissione del 27 novembre 2006 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 217 del 18 settembre 2007). 1. 1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e successive modificazioni è modificato conformemente all'allegato al presente decreto. 2. 1. A decorrere dal 1º ottobre 2007 non è consentito, per motivi concernenti i sistemi di riscaldamento per un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL che soddisfa i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, o b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di un veicolo di tale tipo. 2. A decorrere dal 1º ottobre 2007 non è consentito, per un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in quanto componente, che soddisfa i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, e b) vietare la vendita o la messa in circolazione di un componente di tale tipo. 3. A decorrere dal 1º aprile 2008, non è consentito il rilascio di una omologazione CE o di una omologazione nazionale per un tipo di veicolo munito di impianto di riscaldamento alimentato a GPL o per un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in quanto componente, che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ALLEGATO Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e successive modificazioni, è modificato come segue: 1) Alla fine dell'elenco degli allegati viene aggiunta la seguente riga: «Allegato IX - Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli definiti dalla direttiva 94/55/CE». 2) L'allegato VIII viene modificato come segue: a) il titolo della sezione 1 è sostituito dal seguente testo: «1. Impianti di riscaldamento a GPL destinati all'uso su strada dei veicoli a motore»; b) il punto 1.1.6.2 è sostituito dal ...
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