Legislazione e prassi amministrativa

Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradaliNumero 9-2009, Settembre 2009

Legato come :

Riassunto


I. Reg. (CE) 23 aprile 2009, n. 443. Definizione dei livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (G.U.U.E. n. L 140 del 5 giugno 2009). (...)

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Riassunto


Legislazione e prassi amministrativa

I. Reg. (CE) 23 aprile 2009, n. 443. Definizione dei livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (G.U.U.E. n. L 140 del 5 giugno 2009)

1. (Oggetto e finalità). Il presente regolamento stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e realizzare l’obiettivo generale della Comunità europea di 120 g CO2/km come livello medio di emissioni per il nuovo parco auto. Il presente regolamento fissa il livello medio delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove a 130 g CO2/km, misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di attuazione e tecnologie innovative, da conseguire mediante miglioramenti tecnologici apportati ai motori dei veicoli.

A partire dal 2020 in avanti il presente regolamento fissa un obiettivo di 95 g CO2/km come livello medio di emissioni per il nuovo parco auto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 5.

Il presente regolamento sarà completato da altre misure, volte a realizzare, nell’ambito dell’approccio comunitario integrato, una riduzione di 10 g CO2/km.

2. (Ambito di applicazione). 1. Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore di categoria M1 di cui all’allegato II della direttiva 2007/46/CE («autovetture»), che siano immatricolati per la prima volta nella Comunità e che non siano stati precedentemente immatricolati al di fuori del territorio comunitario («autovetture nuove»).

2. Non si tiene conto di precedenti immatricolazioni al di fuori del territorio comunitario effettuate meno di tre mesi prima dell’immatricolazione nella Comunità.

3. Il presente regolamento non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE.

3. (Definizioni). 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «emissioni specifiche medie di CO2» per il costruttore, la media delle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove che produce;

b) «certificato di conformità» il certificato di cui all’articolo 18 della direttiva 2007/46/CE;

c) «costruttore» la persona o l’ente responsabile nei confronti dell’autorità che rilascia l’omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione CE a norma della direttiva 2007/46/CE, nonché della conformità della produzione;

d) «massa» la massa dell’autovettura carrozzata in ordine di marcia indicata nel certificato di conformità e definita al punto 2.6 dell’allegato I della direttiva 2007/46/CE;

e) «impronta» la carreggiata dell’autovettura moltiplicata per il suo passo quali indicati nel certificato di conformità e definiti nei punti 2.1 e 2.3 dell’allegato I della direttiva 2007/46/CE;

f) «emissioni specifiche di CO2» le emissioni di CO2 di un’autovettura misurate a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e indicate come emissioni massiche di CO2 (ciclo misto) nel certificato di conformità. Per le autovetture che non sono omologate a norma del regolamento (CE) n. 15/2007, «emissioni specifiche di CO2» le emissioni di CO2 misurate secondo la stessa procedura di misurazione, come specificato per le autovetture nel regolamento (CE) 692/2008, o secondo le procedure adottate dalla Commissione per stabilire le emissioni di CO2 per tali autovetture;

g) «obiettivo per le emissioni specifiche» per il costruttore, la media delle emissioni specifiche di CO2 consentite a norma dell’allegato I per ciascuna autovettura nuova che produce o, qualora benefici di una deroga ai sensi dell’articolo 11, l’obiettivo per le emissioni specifiche stabilito in forza della deroga.

2. Ai fini del presente regolamento, «per un gruppo di costruttori collegati» si intende un costruttore e le sue imprese collegate. Con riguardo ai costruttori, «per imprese collegate» si intendono:

a) le imprese nelle quali il costruttore detiene, direttamente o indirettamente:

– il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto,

– il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa, ovvero

– il diritto di gestire gli affari dell’impresa;

b) e imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti del costruttore i diritti o...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Italia

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società