Legittimitá

Riassunto


Corte di cassazione pénale sez. vI, 16 ottobre 2009, n. 40388 (c.c. 26 maggIo 2009) - Svolgimento del processo e motivi della decisione - Corte di cassazione pénale sez. v, 14 ottobre 2009, n. 40059 (c.c. 28 maggIo 2009) - Motivi della decisione - Corte di cassazione pénale sez. II, 6 ottobre 2009, n. 38727 (c.c. 1Luglio 2009) - Svolgimento del processo - Motivi della decisione - Corte di cassazione pénale sez. III, 12 ottobre 2009, n. 39718 (ud. 17 gIugno 2009) - Motivi della decisione - Corte di cassazione pénale sez. II, 24 settembre 2009, n. 37507 (ud. 30 gIugno 2009) - Motivi della decisione - Il ricorso va rigettato - Corte di cassazione pénale sez. III, 22 settembre 2009, n. 36826 (ud. 8 luglIo 2009) - Motivi della decisione - Corte di cassazione pénale sez. v, 21 settembre 2009, n. 36517 (c.c. 26 febbraIo 2009) - Motivi della decisione - Corte di cassazione pénale sez. fer., 18 settembre 2009, n. 36322 (c.c. 15 settembre 2009) - Motivi della decisione - Corte di cassazione pénale sez. I, 17 luglIo 2009, n. 29871 (c.c. 24 gIugno 2009) - Svolgimento del processo - Motivi della decisione

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Legittimitá

Corte di cassazione pénale sez. vI, 16 ottobre 2009, n. 40388 (c.c. 26 maggIo 2009)

Pres. serpIco - est. paolonI - p.m. montagna (dIff.) - rIc. p.m. In proc. Armenise misure cautelari reali Sequestro preventivo y Sentenza di condanna Permanenza degli effetti del sequestro y Condizioni

L'art. 323, comma 3, c.p.p., nel prevedere che, in caso di condanna, gli effetti del sequestro preventivo per-mangano soltanto se sia stata disposta la confisca dei beni sequestrati, intende riferirsi soltanto all'ipotesi che la pronuncia di condanna abbia assunto carattere di irrevocabilità; ragion per cui, in difetto di tale condi-zione, il fatto che la confisca non sia stata disposta non implica che debba necessariamente darsi luogo alla restituzione dei beni in sequestro, dovendosi invece comunque verificare, da parte del giudice, la permanenza o meno delle esigenze cautelari. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 323) 1

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Nell'ambito del procedimento penale nei confronti di numerose persone (p.p. contro Silvano Baglivo +36) imputate di molteplici reati contro l'amministrazione pub-blica commessi con abuso di pubbliche funzioni (p.o. ASL Taranto 1) il g.i.p. del Tribunale di Taranto. essendo già intervenuto il rinvio a giudizio degli imputati e tra questi di Vito Armenise accusato di associazione per delinquere e di più fatti di peculato, su richiesta del procedente pub-blico ministero, disponeva con:

1) decreto in data 24 febbraio 2005 il sequestro preventivo e conservativo di beni mobili e cespiti flnanziari dell'imputato costituiti da: un libretto di deposito banca-rio (giacenza euro 4.490,41); due conti correnti bancari cointestati con la moglie Maria Chiara De Bellis, uno dei quali destinato alla gestione di fondi di investimento e titoli azionari; un conto corrente bancario intestato all'im-putato (giacenza euro 61.178,89). Il g.i.p. riteneva i beni così sottoposti a vincolo cautelare qualiflcabili come in-strumentum e pretium sceleris assoggettabili a confisca ex art. 240 c.p. "senza trascurare anche l'ipotesi di confisca obbligatoria prevista dall'art. 322 ter e dall'art. 12 sexies L. 356/92". Lo stesso g.i.p., ritenuta la compatibilità e pos-sibile concorrenza dei due titoli cautelari reali, disponeva altresì il sequestro conservativo dei medesimi beni mobili siccome congiuntamente destinato, stante l'avvenuto rinvio a giudizio dell'imputato, a garantire l'adempimento delle obbligazioni penali e civili derivanti dal reato.

2) decreto in data 19 ottobre 2005 il sequestro preventivo di un conto corrente bancario intestato alla moglie dell'imputato Armenise, Maria Chiara De Bellis, con giacenza della somma di euro 140.000,00 accreditata mediante trasferimento da altri due conti correnti cointestati all'Armenise e alla moglie.

2. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Taranto con sentenza pronunciata il 27 giugno 2008 (motivazione depositata il 4 dicembre 2008), dichiarava Vito Armenise colpevole di reati di associazione per delinquere e di peculato e lo condannava, contestualmente disponendo il dissequestro e la restituzione dei beni mobili e dei conti correnti sequestrati allo stesso Armenise e alla moglie.

Nella fase anteriore al deposito della motivazione della decisione la difesa dell'imputato invocava la materiale restituzione dei beni dissequestrati. Con una prima ordi-nanza in data 24 ottobre 2008 il Tribunale di Taranto riget-tava l'istanza di restituzione sul presupposto che l'ordine di (dissequestro e) restituzione dei beni emesso con la sentenza di primo grado non potesse ritenersi immediatamente esecutivo, l'art. 323 c.p.p. consentendo la restituzione immediata dei beni dissequestrati soltanto in caso di sentenza di proscioglimento ancorché non definitiva, situazione non ricorrente per l'Armenise condannato con sentenza di primo grado. Considerazioni che, a fronte di rinnovata istanza restitutoria dell'Armenise, il Tribunale riaffermava con una seconda ordinanza del 19 dicembre 2008 ("Si ribadiscono le argomentazioni poste nel provve-dimento del 24 ottobre 2008 relativo ad analoga istanza").

3. Avverso quest'ultimo provvedimento di rigetto l'Ar-menise ha proposto appello innanzi al Tribunale di Taranto (sezione riesame misure cautelari), adducendo l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 323 c.p.p. su cui è stata basa-ta la mancata restituzione dei dissequestrati beni. Dal 3° comma dell'art. 323 c.p.p. deve desumersi che, in caso di condanna dell'imputato, gli effetti del disposto sequestro permangono soltanto se il giudice di merito ha disposto la confisca dei beni sequestrati. Ciò che non è avvenuto nel caso dell'Armenise. La conferma di tale interpretazione si rinverrebbe nel seguente 4° comma dell'art. 323 c.p.p. che consente di mantenere il vincolo di indisponibilità dei beni solo se il giudice di merito, su richiesta del p.m. o della p.c., ordini che i beni rimangano vincolati a garanz...

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