Il libretto casa tra amicus curiae, prestazione imposta ed irrazionalità

Archivio delle locazioni e del condominioNumero 1-2004, Gennaio 2004

Legato come :

Riassunto


1. Il contesto. - 2. La decisione. - 3. Un amicus per la Corte? - 4. Una norma, molte incostituzionalità e un monito.

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Riassunto


Il libretto casa tra amicus curiae, prestazione imposta ed irrazionalità

1. Il contesto

I crolli di taluni edifici in varie città italiane hanno offerto l'occasione, ma forse meglio sarebbe dire il pretesto, per iniziative politiche improvvisate a differenti livelli, tra le quali si colloca l'approvazione della L.R. Campania n. 27 del 2002.

Sul ricorso proposto in via d'azione dal Governo contro questo testo legislativo la Corte costituzionale ha recentemente pronunciato la sentenza n. 315 del 2003, in questa Rivista 2003, 785, chiudendo, forse definitivamente, la strada all'attivismo degli enti locali che, dapprima attraverso strumenti amministrativi e poi attraverso leggi regionali, hanno tentato a più riprese di imporre la creazione del c.d. «libretto casa».

Un attivismo, conviene chiarire fin d'ora, forse animato da buone intenzioni ma assai mal costruito sul piano costituzionale.

Seppur brevemente è utile qui richiamare i passaggi della vicenda che hanno condotto alla pronuncia della Corte.

La L.R. Campania n. 27 del 2002 1 non è in effetti che l'ultimo passaggio di una vicenda per la verità piuttosto complessa e la pronuncia della Corte in commento, inserita nel contesto che l'ha originata, pare assumere un rilievo (e dar luogo a conseguenze) tale da superare per portata le norme puntualmente dichiarate incostituzionali.

All'origine di tutto, va collocato un luttuoso episodio di crollo di edificio nella città di Foggia, seguito da diverse ordinanze sindacali ed atti comunali istitutivi di «fascicoli», variamente denominati, volti a raccogliere informazioni riguardanti le condizioni di sicurezza dell'immobile 2; «fascicoli» da predisporre ed aggiornare periodicamente a cura dei proprietari di fabbricati.

Sui provvedimenti amministrativi richiamati si è a più riprese pronunciata la giurisprudenza amministrativa che, dopo qualche iniziale tentennamento, ha da ultimo ricondotto il c.d. «libretto casa» alla cate...

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