Indirizzo della Banca centrale europea, del 15 febbraio 2005, che modifica lindirizzo BCE/2003/2 relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie (BCE/2005/4)

Riassunto


Indirizzo della Banca centrale europea, del 15 febbraio 2005, che modifica lindirizzo BCE/2003/2 relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie (BCE/2005/4)

BANCA CENTRALE EUROPEA INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 15 febbraio 2005 che modifica l'indirizzo BCE/2003/2 relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie (BCE/2005/4) (2005/326/CE) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

Considerando quanto segue:

(1) In seguito ad una revisione dell'Indirizzo BCE/2003/2, del 6 febbraio 2003, relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie (1), si sono rese opportune alcune modifiche.

(2) Sono richieste alcune modifiche ai requisiti e agli allegati I e II a causa della cancellazione dell'allegato III che conteneva i calendari per la trasmissione dei vari tipi di statistiche. L'allegato III è stato cancellato perché in futuro la Banca centrale europea (BCE) comunicherà tali calendari relativi alla trasmissione dei dati dell'anno successivo alle banche centrali nazionali (BCN) ogni anno entro la fine di settembre.

(3) L'allegato V deve essere modificato affinchè lo schema di segnalazione per gli enti creditizi sia ricondotto a quello utilizzato per le BCN e per le altre istituzioni finanziarie monetarie.

(4) Nell'allegato VI, il termine 'indicatori statistici strutturali' deve essere sostituito con 'indicatori finanziari strutturali' per evitare che si crei confusione. Ciò potrebbe verificarsi in quanto Eurostat produce una serie di indicatori strutturali anch'essi custoditi nella banca dati della BCE.

(5) L'allegato VII deve essere modificato cosicché la voce 'banconote e monete in euro detenute dalle amministrazioni centrali' diventi una voce per memoria ad alta priorità. Ciò aiuterà a migliorare il calcolo degli aggregati monetari.

(6) L'allegato IX deve essere modificato per includere il requisito di segnalare voci per memoria delle statistiche monetarie e bancarie necessarie per la produzione trimestrale dei conti finanziari dell'unione monetaria (CFUM).

(7) L'allegato X necessita di essere modificato in seguito alla modifica del regolamento BCE/2001/13 del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (2) con riguardo alle regole di valutazione da utilizzare per taluni strumenti finanziari.

Inoltre, la tabella 5 deve essere modificata per includere aggiustamenti trimestrali delle voci per memoria.

(8) L'allegato XIII deve essere modificato per tener conto degli aggiustamenti trimestrali delle nuove voci per memoria ora richieste nell'allegato X.

(1) GU L 241 del 26.9.2003, pag. 1. Indirizzo modificato dall'Indirizzo BCE/2004/1 (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 29).

(2) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. regolamento modificato da ultimo dal regolamento BCE/2004/21 (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 42).

L 109/6 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.4.2005

(9) L'allegato XVI deve essere modificato cosicché il relativo calendario per la trasmissione dei dati da segnalare coincida con quello delle statistiche sugli aggregati soggetti a riserva.

(10) L'allegato XVIII deve essere modificato al fine di includere il nuovo requisito di fornire le transazioni dei dati e i dati sulle vendite e riacquisti delle unità/azioni emesse dai fondi di investimento. Inoltre, deve essere anche incluso un requisito per le nuove serie temporali che sarà utilizzato nella compilazione dei CFUM.

(11) L'allegato XIX deve essere modificato per includere una formula di valutazione delle obbligazioni prive di cedola.

(12) Sono richieste ulteriori modifiche in seguito alla revisione, fra l'altro a causa dell'ingresso dei nuovi Stati membri il 1o maggio 2004, e a causa della scadenza di taluni accordi e deroghe relativi a segnalazioni transitorie.

(13) In conformità dell'articolo 12.1 e dell'articolo 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L'indirizzo BCE/2003/2 è modificato come segue:

1. L'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito come segue:

'1. Le BCN compilano e segnalano due bilanci aggregati dei settori 'banca centrale' e 'altre IFM' del rispettivo Stato membro, in conformità del regolamento BCE/2001/13. In particolare, le informazioni statistiche richieste relative al bilancio della banca centrale sono ulteriormente definite nelle tavole di raccordo ai fini delle statistiche monetarie e bancarie di cui all'allegato I. Ai fini della segnalazione statistica, la BCE ricava dal proprio bilancio dati corrispondenti a quelli che le BCN ricavano dai propri bilanci. Le BCN, in quanto soggetti che compilano i rispettivi bilanci, nella...

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