DETERMINAZIONE 14 gennaio 2009 - Linee guida sulla finanza di progetto dopo l''entrata in vigore del c.d. «Terzo Correttivo». (Decreto legislativo 11 dicembre 2008, n. 152). (Determinazione n. 1).

Gazzetta Ufficiale numero 22, 28 Gennaio 2009Serie Generale › AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

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DETERMINAZIONE 14 gennaio 2009 - Linee guida sulla finanza di progetto dopo l''entrata in vigore del c.d. «Terzo Correttivo». (Decreto legislativo 11 dicembre 2008, n. 152). (Determinazione n. 1).

Premesse.

Una delle piu' importanti innovazioni contenute nel decreto legislativo n. 152/2008, correttivo al decreto legislativo n. 163/2006 (d'ora innanzi «Codice»), riguarda l'introduzione di nuove procedure per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici con l'utilizzo, totale o parziale, di risorse private.

Il decreto legislativo n. 152/2008 introduce all'art. 153 del Codice un sistema innovativo, che comporta per l'amministrazione una scelta preliminare tra la «classica» procedura di affidamento delle concessioni di lavori pubblici prevista dall'art. 143 del Codice e due nuove procedure; e' poi prevista una terza procedura, alla quale i soggetti privati legittimati dalla norma possono ricorrere per superare l'eventuale inattivita' della pubblica amministrazione stessa.

L'Autorita', tenuto conto del nuovo assetto della materia, ritiene opportuno fornire alle amministrazioni aggiudicatrici ed alle imprese, alcune prime indicazioni operative, sia in merito a talune problematiche interpretative riguardanti le nuove procedure di gara delineate dal legislatore, sia in merito ai contenuti dello studio di fattibilita'.

A tali indicazioni faranno seguito ulteriori approfondimenti in merito ai criteri di redazione dei bandi di gara e all'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

L'Autorita', data la complessita' del tema ed il coinvolgimento di numerosi interessi di settore, ha elaborato due documenti, che sono stati sottoposti all'attenzione degli operatori pubblici e privati, convocati in audizione, al fine di acquisire le relative valutazioni e indicazioni.

Sulla base di quanto sopra considerato;

Il Consiglio approva le seguenti linee guida:

1) «linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici mediante le procedure previste dall'art. 153 del Codice»;

2) «linee guida per la redazione dello studio di fattibilita'».

Roma, 14 gennaio 2009

Il presidente relatore

Giampaolino Il consigliere relatore

Moutier

Allegato LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

MEDIANTE LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART. 153 DEL DECRETO

LEGISLATIVO N. 163/2006. 1. Il regime transitorio

L'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2008 prevede che «la disciplina recata dall'art. 153 del codice, come sostituito dal presente decreto, si applica alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto; in sede di prima applicazione della nuova disciplina, il termine di sei mesi di cui all'art. 153, comma 16, primo periodo, decorre dalla data di approvazione del programma triennale 2009-2011».

Da tale disposizione si evince che la disciplina prevista all'art. 153 del Codice, come modificato dal decreto legislativo n. 152/2008, si applica alle procedure i cui bandi siano pubblicati dopo il 17 ottobre 2008, data di entrata in vigore dello stesso decreto, qualora ricorrano i presupposti richiesti dalla norma per l'avvio delle medesime procedure. Tali presupposti sono costituiti dall'inserimento dello studio di fattibilita' dell'intervento nella programmazione triennale e nell'elenco annuale, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice. Quest'ultima, dovra', quindi, attivarsi per porre in essere le condizioni necessarie all'avvio delle nuove procedure prima della pubblicazione del bando di gara.

Per gli avvisi gia' pubblicati secondo la previgente formulazione dell'art. 153, ancorche' le proposte non siano ancora pervenute, o non ancora prese in esame, si applica dunque la precedente disciplina.

Nel caso di mancanza di proposte alla scadenza del termine ultimo previsto per la loro presentazione, le amministrazioni aggiudicatrici potranno utilizzare la nuova procedura, mediante la pubblicazione di un bando di gara, sempre nel rispetto dei presupposti attualmente previsti (inserimento nell'elenco annuale e redazione di adeguato studio di fattibilita').

Un aspetto che merita di essere precisato riguarda il dies a quo di applicazione delle ulteriori modifiche apportate all'i...

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