DECRETO 11 aprile 2008 - Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita.
Gazzetta Ufficiale numero 101, 30 Aprile 2008 › Serie Generale › MINISTERO DELLA SALUTE
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DECRETO 11 aprile 2008 - Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita e, in particolare, l'art. 7, comma 1;Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani;Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 14 luglio 2004;Visto il proprio decreto 21 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2004, n. 191, recante linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita;Sentito l'Istituto superiore di sanita', agli effetti del citato art. 7, comma 1, della legge n. 40 del 2006, circa le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita;Visti il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' e la deliberazione del Comitato di presidenza dello stesso Consiglio, rispettivamente in data 19 luglio 2007 e in data 9 aprile 2008;Decreta:Art. 1.1. E' adottata una versione aggiornata delle Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, allegate come parte integrante del presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale 21 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2004, n. 191. Art. 2.1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Roma, 11 aprile 2008Il Ministro: Turco AllegatoLINEE GUIDA CONTENENTI LE INDICAZIONI DELLE PROCEDURE E DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (Art. 7, legge n.40/2004)Premessa.La legge 19 febbraio 2004, n. 40 «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», all'art. 7 prevede la definizione da parte del Ministro della salute di «linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita», linee guida «vincolanti per tutte ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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