Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2006, relativa allaiuto di Stato C 22/06 (ex N 615/05) al quale lItalia intende dare esecuzione a favore della riduzione del livello di tassazione per le emulsioni con acqua [notificata con il numero C(2006) 5805] (1)





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Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2006, relativa allaiuto di Stato C 22/06 (ex N 615/05) al quale lItalia intende dare esecuzione a favore della riduzione del livello di tassazione per le emulsioni con acqua [notificata con il numero C(2006) 5805] (1)

II (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2006 relativa all'aiuto di Stato C 22/06 (ex N 615/05) al quale l'Italia intende dare esecuzione a favore della riduzione del livello di tassazione per le emulsioni con acqua [notificata con il numero C(2006) 5805] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/508/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato (1) gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle summenzionate disposizioni e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 5 marzo 2005, registrata il 13 dicembre 2005, e integrata con lettera del 9 gennaio 2006, registrata il 12 gennaio 2006, l'Italia ha notificato alla Commissione la misura in oggetto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Con lettera del 6 marzo 2006, la Commissione ha chiesto un complemento d'informazione, che le autorità italiane hanno trasmesso con lettera del 6 aprile 2006.

(2) Con lettera del 7 giugno 2006, la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo alla misura in oggetto.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimen...

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