Struttura logica delle norme, onere della prova e defeasibility del ragionamento giuridico
Informatica e Diritto › Numero 1995-2, Giugno 1995
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1. Le norme condizionali. 2 Antecedenti da accertare (A.D.A.) e antecedenti da non confutare (A.D.N.C.). 2.1. A.d.a. e a.d.n.c. Criteri di distinzione. 2.2. Gli a.d.n.c, e l'incertezza. 2.3. Regole ed eccezioni. 2.4. Il ragionamento non monotonico nel diritto. 2.5. Aspetti sostanziali e aspetti logid nella struttura delle fattispede giuridiche. 3. Ragionamento non monotonico e defeasibility nel diritto. 3.1. Valutazioni di interessi e logiche non monotoniche. 3.2. La funzione euristica della defeasibility. 3.3. La defeasibility e la distinzione tra regole e principi. 4. Appendice. Le logiche per il ragionamento non monotonico. 4.1. La metalogica. 4.2. Un modello formale dell'argomentazione giuridica. 5. Blbliografia.
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Riassunto
Struttura logica delle norme, onere della prova e defeasibility del ragionamento giuridico
Nel presente contributo si esamina il rapporto tra alcune strutture logiche del linguaggio normativo e la c.d. defeasibility (invalidabilità) del ragionamento giuridico. Dapprima si presenta la tradizionale concezione della norma come enunciato condizionale che subordina un effetto giuridico ad una fattispecie totale, cioè ad una condizione sufficiente. Quindi, si afferma la necessità di distinguere, in ogni fattispecie totale, due categorie di elementi che chiamiamo rispettivamente «antecedenti da accertare» (a.d.a.) e «antecedenti da non confutare» (a.d.n.c). L'accertamento degli a.d.a. è necessario per derivare l'effetto giuridico della fattispecie: chi sia interessato a derivare tale effetto ha l'onere di «provare» gli a.d.a. L'accertamento degli a.d.n.c. non è necessario a tal fine, basta che non risulti accertato il fatto complementare: chi sia interessato ad impedire la derivazione dell'effetto ha l'onere di confutare gli a.d.n.c. Alla distinzione tra a.d.a. e a.d.n.c. corrisponde il rapporto tra regole ed eccezioni Questa fondamentale struttura logica del linguaggio giuridico determina la c.d. defeasibility del ragionamento giuridico, defeasibility che può essere più esattamente caratterizzata come non monotonicità: le conseguenze derivabili da un insieme di premesse giuridiche e fattuali possono essere invalidate da informazioni ulteriori (atte a confutare un a.d.n.c. o a soddisfare la fattispecie di un'eccezione). La defeasibility fonda il carattere dialagico dei procedimenti giuridici, e svolge una funzione euristica: il tentativo di invalidare le conseguenze delle informazioni disponibili spinge alla ricerca di nuove conoscenze, Essa riveste, quindi, un ruolo fondamentale nel ragionamento giuridico, e specialmente nel ragionamento giudiziario. Inoltre, il riferimento alla defeasibility consente di affrontare in modo nuovo la distinzione tra regole e principi. Solo recentemente la logica si è occupata del ragionamento non monotonico, specialmente nell'ambito delle ricerche di intelligenza artificiale, che hanno condotto allo sviluppo di numerosi metodi formali per derivare conclusioni invalidabili Alcuni di questi formalismi, sui quali ci si soffermerà nell'appendice, sono di particolare interesse per la teoria del diritto, in quanto consentono di comporre il conflitto tra le due «logiche» del discorso giuridico e morale: la logica simbolica (formale) e la teoria dell'argomentazione. Quei formalismi infatti, possono soddisfare tanto l'aspirazione al rigore e alla controllabilità, che ha ispirato le applicazioni giuridiche della logica simbolica, quanto l'esigenza dell'aderenza alla dialettica del discorso giuridico, da cui muovono, invece, le teorie dell'argomentazione. 1. Le norme condizionali Le norme giuridiche, o almeno la maggior parte di esse, hanno una struttura condizionale: esse subordinano un effetto giuridico ad una fattispecie. Per effetto giuridico, in un senso ampio, possiamo intendere qualsiasi qualificazione stabilita da una norma giuridica: l'ascrizione non solo di modalità deontiche (obbligatorio, permesso...), ma anche di status (come la qualità di cittadino, di genitore, di coniuge...), di qualifiche professionali (medico, avvocato, magistrato, professore...), di altre qualità giuridiche di persone (incapace, interdetto, fallito, delinquente abituale...) o di cose (bene mobile, immobile, demaniale...). Per fattispecie, in un senso ampio, intendiamo qualsiasi condizione cui sia subordinato un effetto giuridico. Chiamiamo norme condizionali perfette le norme che collegano un effetto giuridico ad una condizione sufficiente, e chiamiamo fattispecie totale quella condizione (cfr. Falzea [1965] 1985, 462s). Di regola, gli enunciati appartenenti ai testi normativi non esprimono norme condizionali perfette. Come risulterà dagli esempi illustrati nel seguito, una norma siffatta può costruirsi solo combinando, o ponendo in relazione, diversi enunciati legislativi, e anzi, la sua compiuta formulazione rappresenta un obiettivo limite, mai compiutamente realizzato. Tuttavia è opportuno che la nostra disanima muova dalla considerazione della struttura logica di tali norme. Più avanti vedremo come le norme condizionali perfette possano essere tradotte in combinazioni di regole ed eccezioni. La formalizzazione più immediata di una norma condizionale perfetta è costituita da un enunciato condizionale (un'implicazione). Il conseguente di tale enunciato indica l'effetto stabilito dalla norma; l'antecedente indica la fattispecie totale cui l'effetto è subordinato. Qui ci limitiamo ad esaminare norme il cui effetto possa essere rappresentato con un letterale1, e la cui fattispecie possa essere rappresentata con una congiunzione di letterali, che chiamiamo elementi dell'antecedente, o semplicemente antecedenti Pertanto, le norme qui considerate sembrano formalizzabili, prima facie, come condizionali del tipo2. [ NO IN...
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