Riassunto
1. La questione. 2. Le linee essenziali del controllo della Corte costituzionale sulla delegazione legislativa. 3. I non ascoltati moniti. 4. La conclusione (timorosa) dell'ordinanza: le argomentazioni. 5. Perplessità e prospettive.
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Riassunto
Corte costituzionale, delega legislativa e materia penale: ancora lontani da una lettura sostanziale della riserva di legge
1. La questione La Corte costituzionale, con l'ordinanza in commento 1, torna a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della delega al Governo, contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. c) della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ad attuare le direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Più in generale, si rinnova la discussione su un tema di ampia portata, e cioè la dubbia compatibilità, alla luce dello statuto costituzionale del diritto penale, fra la riserva assoluta di legge - che, come ampiamente noto, presidia la materia penalistica - e l'istituto della delega legislativa, oggi di gran lunga lo strumento di normazione prediletto dal moderno diritto penale 2. In particolare, la norma impugnata detta i criteri direttivi generali per la determinazione delle sanzioni penali o amministrative conseguenti alle infrazioni delle disposizioni dei decreti legislativi da adottare, prevedendo la possibilità di stabilire sanzioni penali nei soli casi in cui si ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 L. 24 novembre 1981, n. 689. Sulla base di tale delega, è stato quindi emanato l'art. 13 del D.L.vo n. 285 del 1998, con il quale si punisce l'immissione sul mercato di preparati pericolosi in violazione delle disposizioni in materia di imballaggio, etichettatura e classificazione dei preparati medesimi, contenute nello stesso decreto legislativo e nelle norme da esso richiamate. I dubbi prospettati dal remittente, il Tribunale penale di Venezia, in composizione monocratica, concernono l'effettivo rispetto della riserva di legge in materia penale. In sostanza, il giudice a quo lamenta la assoluta carenza dei presupposti in seno alla legge di delega, e cioè la sufficiente specificazione dei principi e criteri direttivi (sulla base del canone di «rigore, analiticità e chiarezza» che dovrebbe contraddistinguere le deleghe in materia penale). E ciò, sia per q...
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