Confisca dei beni mafiosi e tutela dei diritti dei terzi: difficili equilibri, controverse soluzioni

Rivista penale - Numero 6-2006, Giugno 2006

Francesco Vignoli

Legato come :



Riassunto


1. Premessa. 2. Il contesto disciplinare delle misure patrimoniali di prevenzione. 3. La natura strumentale alla confisca del sequestro patrimoniale antimafia. 4. La confisca di prevenzione: misura ablatoria definitiva, fattore riequilibrante dell'economia illegale. 5. Il difficile bilanciamento fra la destinazione sociale della res e la tutela dei diritti dei terzi: l'ipotesi dell'ipoteca sul bene confiscato. 6. Il controverso sindacato della buona fede del terzo fra il giudice dell'esecuzione civile e quello della confisca. 7. L'opponibilità allo Stato del diritto del terzo come oggetto di accertamento del procedimento di applicazione della misura patrimonile ovvero dell'incidente di esecuzione. 8. L'ingresso del bene confiscato nel patrimonio indisponibile dello Stato e la conseguente insuscettibilità della res all'esecuzione forzata. 9. La tutela dei terzi di buona fede e l'esigenza di garanzia della destinazione pubblica del bene confiscato: profili di un insanabile contrasto? 10. Verso una soluzione risolutiva di contrapposti interessi: l'inespropriabilità dei beni confiscati nell'intangibilità della garanzia reale. 11. Prospettive (incerte) de jure condendo.

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Riassunto


Confisca dei beni mafiosi e tutela dei diritti dei terzi: difficili equilibri, controverse soluzioni

1. Premessa.

Da stime rese note dalla stampa risulterebbe che, al 31 luglio 2004, i beni sottoposti a sequestro o confisca erano più di 23 mila, di cui oltre il 50% beni immobili, 21,9% beni mobili, 23,7% titoli 1. Le cifre esposte sono oltre modo significative ed esprimono la rilevanza, e decisiva incidenza ai fini della lotta alla criminalità, della normativa antimafia nella parte in cui è volta a sottrarre alle organizzazioni malavitose il loro patrimonio.

Devolvere all'erario i beni, per riutilizzarli, costituisce uno dei modi più efficaci per avversare il fenomeno mafioso. Da ciò il ricorso sempre più frequente da parte dello Stato alle «armi economiche antimafia» 2.

Il vantaggio delle misure patrimoniali è duplice. Non solo sodalizi illeciti vengono privati del loro sostentamento, ma altresì il bene confiscato viene escluso da un circolo vizioso per essere destinato a fini pubblici o a una funzione sociale 3.

A fronte dell'esigenza repressiva, sussiste peraltro la legittima aspettativa, vantata dal terzo creditore in buona fede, di non essere pregiudicato dalla spoliazione dei beni dell'indiziato di appartenenza alla mafia.

Assume, dunque, significativo interesse, non soltanto agli occhi del giurista, la disamina della disciplina in materia di beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali con particolare riferimento alla tutela dei terzi creditori.

2. Il contesto disciplinare delle misure patrimoniali di prevenzione.

La legge 31 maggio 1965, n. 575 in ragione della pericolosità dei soggetti «indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altri sodalizi criminosi, comunque localmente denominati, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso» (art. 1), ha esteso ad essi l'applicabilità del regime delle misure di prevenzione previsto, per le persone per la sicurezza e per la pubblica moralità, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Le integrazioni apportate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 (cosiddetta legge Rognoni-La Torre), recante «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale», hanno ulteriormente implementato l'efficacia interdittiva della disciplina normativa de qua 4.

In base al testo odierno della L. n. 575/65, nei confronti delle persone di cui all'art. 1, il Procuratore nazionale antimafia, il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o il Questore possono proporre la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno (art. 2).

Alle misure personali il legislatore affianca strumenti di carattere patrimoniale tesi a prevenire o, secondo una interpretazione più realistica 5, a reprimere l'appartenenza al sodalizio criminoso 6.

Il procuratore della Repubblica o il Questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione della misura personale di prevenzione procedono, anche avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, alle indagini finanziarie nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere alle associazioni malavitose (art. 2 bis, primo comma).

Nel corso del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale «ove necessario può procedere ad ulteriori indagini» (art. 2 ter, primo comma). A seg...

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