Riassunto
Abusivo esercizio di una professione - Ambito di applicazione - Compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione - Integrazione del reato. (...)
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Riassunto
Massimario di legittimità
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione. Abusivo esercizio di una professione - Ambito di applicazione - Compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione - Integrazione del reato Per integrare il reato di esercizio abusivo della professione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale - in considerazione della episodicità della condotta contestata - era stato assolto l'imputato per esercizio arbitrario della professione di ragioniere, sul rilevo che il giudice di merito non aveva verificato la natura della prestazione effettuata dall'imputato e la sua eventuale inquadrabilità tra gli atti «propri» della suddetta professione). Cass. pen., sez. VI, 20 novembre 2007, n. 42790 (ud. 10 ottobre 2007), P.G. in proc. Galeotti. (C.p., art. 348; L. 27 ottobre 1953, n. 1068). [RV238088] Abusivo esercizio di una professione - Ambito di applicazione - Mancato riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro stato membro dell'U.E. - Svolgimento delle attività di psicologo e psicoterapeuta Integra il reato di esercizio abusivo della professione di cui all'art. 348 c.p. lo svolgimento delle attività di psicologo e di psicoterapeuta in assenza del riconoscimento dei titoli conseguiti in altri Paesi membri dell'Unione europea e della conseguente iscrizione nei relativi albi professionali. (Fattispecie in cui non era stata ancora completata la necessaria procedura di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in un altro Paese membro dell'Unione europea). Cass. pen., sez. VI, 10 dicembre 2007, n. 46067 (ud. 29 ottobre 2007), Scillitani. (C.p., art. 348; L. 18 febbraio 1989, n. 56, art. 2; L. 18 febbraio 1989, n. 56, art. 3). [RV238326] Abuso d'ufficio - Elemento psicologico - Dolo intenzionale - Esclusione In tema di abuso d'ufficio, deve escludersi l'elemento soggettivo, caratterizzato dal dolo intenzionale, nella condotta del notaio che omette di esercitare il potere di vigilanza e di controllo sull'attività del presentatore, al quale abbia interamente delegato la gestione degli adempimenti inerenti al servizio dei protesti delle cambiali e degli assegni bancari. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso l'intenzionalità del dolo poichè gli effetti negativi della condotta infedele del presentatore erano stati conosciuti solo a seguito della segnalazione inviata da un istituto di credito). Cass. pen., sez. VI, 8 novembre 2007, n. 41237 (ud. 12 giugno 2007), Castellani. (C.p., art. 323; L. 12 giugno 1973, n. 349, art. 2). [RV238229] Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Rinvenimento degli oggetti - Reato di impossessamento illecito di beni culturali In tema di cose d'antichità e d'arte, il reato di cui all'art. 124 del D.L.vo n. 490 del 1999, ora sostituito dall'art. 175 del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 (ricerche archeologiche in difetto di concessione), concorre con il reato di cui all'art. 125 del citato D.L.vo, ora art. 176 del D.L.vo n. 152 del 2004 (impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato), atteso che il reato di ricerca si realizza indipendentemente dal rinvenimento degli oggetti, mentre l'impossessamento può essere compiuto anche da chi sia titolare della concessione per la ricerca. Cass. pen., sez. III, 4 dicembre 2007, n. 44967 (ud. 26 ottobre 2007), Liberatore e altri. (L. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 124; L. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 125; L. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 175; L. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 176). [RV238276] Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Requisiti di interesse artistico e storico dei beni tutelati - Presenza disgiunta Ai fini della tutela delle cose d'antichità e di arte di cui alla L. n. 490 del 1999, i requisiti di interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico che devono caratterizzare i relativi beni possono ricorrere disgiuntamente. Cass. pen., sez. III, 4 dicembre 2007, n. 44967 (ud. 26 ottobre 2007), Liberatore e altri. (L. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 124; L. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 125). [RV238277] Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Benefici - Obbligo di motivazione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena Il giudice di appello che, su impugnazione del P.M., riformi una sentenza di primo grado, modificando la natura della pena, deve motivare, pur in assenza di specifiche deduzioni di parte, circa la mancata concessione dell...
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
