Massimario di legittimità

Rivista penaleNumero 2-2007, Febbraio 2007

Legato come :

Riassunto


Abuso d'ufficio - Estremi - Violazione di norme di principio o genericamente strumentali alla regolarità dell'attività amministrativa - Rilevanza ai fini della configurabilità del reato .Acque pubbliche e private - Inquinamento - Acque di vegetazione dei frantoi - Disciplina applicabile (...)

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Riassunto


Massimario di legittimità

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

Abuso d'ufficio - Estremi - Violazione di norme di principio o genericamente strumentali alla regolarità dell'attività amministrativa - Rilevanza ai fini della configurabilità del reato

--Non è idonea a rendere configurabile la violazione di legge rilevante ai fini dell'integrazione del delitto di abuso d'ufficio la sola inosservanza di norme di principio o di quelle genericamente strumentali alla regolarità dell'azione amministrativa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in un caso in cui all'imputato erano stati contestati i reati di falso e di abuso d'ufficio per avere alterato la copia di una circolare al fine di danneggiare un dipendente, ha escluso che, una volta ritenuta l'insussistenza del primo di detti reati, potesse affermarsi la sussistenza del secondo, con riferimento alla dedotta violazione, in particolare, dell'art. 97 Cost.).

* Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2006, n. 12769 (ud. 11 ottobre 2005), P. (C.p., art. 323). [RV233730]

Acque pubbliche e private - Inquinamento - Acque di vegetazione dei frantoi - Disciplina applicabile

--L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli è disciplinata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574, a condizione che le acque di vegetazione utilizzabili per lo spandimento non abbiano subito alcun trattamento né rice- vuto alcun additivo e che non possano identificarsi nelle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, restando in tal caso sottratta alla disciplina del D.L.vo n. 22 del 1997.

* Cass. pen., sez. III, 11 aprile 2006, n. 12660 (ud. 14 febbraio 2006), Carlaccini ed altro. (L. 11 novembre 1996, n. 574; D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152). [RV233924]

Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Impossessamento illecito di beni culturali - Configurabilità del reato

--Ai fini della configurabilità del reato di impossessamento illecito di beni culturali, di cui all'art. 176 del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42, non è sufficiente che il soggetto agente abbia tenuto un atteggiamento meramente passivo nei confronti della acquisita disponibilità del bene, atteso che il reato si perfeziona allorché l'autore abbia posto in essere un'azione a mezzo della quale abbia appreso la cosa spostandola dal luogo in cui si trovava in origine per collocarla sotto il proprio dominio esclusivo. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso il reato de qua in una ipotesi in cui il bene era pervenuto all'imputato per successione ereditaria).

* Cass. pen., sez. III, 19 aprile 2006, n. 13701 (ud. 15 febbraio 2006), Salvo. (D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 176). [RV233925]

Appello penale - Cognizione del giudice di appello- Pena - Diminuzione inderogabile

--In tema di giudizio di appello, il principio di cui all'art. 597, comma quarto, c.p.p. - che statuisce come inderogabile la corrispondente diminuzione di pena ogniqual- volta sia accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti - si applica anche nel caso in cui sia il giudice d'ufficio a escludere alcuno dei reati concorrenti, a dichiararlo estinto ovvero a modificarne la qualificazione giuridica in senso favorevole all'imputato. Ne deriva che è illegittima la decisione con cui il giudice di appello abbia modificato d'ufficio la qualificazione giuridica del fatto, derubricando l'originaria ipotesi di reato in altra meno grave (nella specie da falso in atto pubblico a falso in certificato amministrativo), omettendo di provvedere a rideterminare la pena per i reati oggetto della pronuncia di condanna (nella specie furto e falso), previa individuazione del reato più grave (nella specie quello di furto).

* Cass. pen., sez. V, 24 marzo 2006, n. 10394 (ud. 7 febbraio 2006), Lafleur. (C.p.p., art. 597). [RV233767]

Applicazione della pena su richiesta delle partiSentenza - Dispositivo - Sanzioni accessorie

--Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 186 comma secondo del codice della strada deve essere disposta la sospensione della patente di guida, indipendentemente dal fatto che la sanzione non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti.

* Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2006, n. 17432 (c.c. 6 aprile 2006), P.G. in proc. Clausi. (nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV233968]

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Pronunziata nei confronti di un concorrente - Incompatibilità del giudice

--Il giudice che abbia pronunciato una sentenza di applicazion...

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