Riassunto
Abusivo esercizio di una professione - Professione sanitaria - Configurabilità - Prescrizione di farmaci acquistabili anche in assenza di ricetta medica . Abuso d'ufficio - Estremi - Dovere di astensione per i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in caso di interesse proprio o di un pros- simo congiunto - Integrazione del reato (...)
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Riassunto
Massimario di legittimità
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione. Abusivo esercizio di una professione - Professione sanitaria - Configurabilità - Prescrizione di farmaci acquistabili anche in assenza di ricetta medica -- La prescrizione di farmaci integra il delitto di esercizio abusivo di una professione, ancorchè si tratti di prodotti liberamente venduti in farmacia, quando effettuata in un contesto complessivamente idoneo ad accreditare una qualificazione professionale medica in realtà non conseguita, posto che le circostanze della prescrizione possono influire sulle modalità e la durata dell'assunzione del medicinale, e sulla valutazione dei relativi risultati da parte dell'interessato. (Fattispecie nella quale, qualificandosi «dottore» esperto «naturopata» ed «iridologo» l'imputato aveva rilasciato ricette su carta intestata, con riguardo a farmaci che non richiedevano prescrizione medica). Cass. pen., sez. VI, 4 maggio 2005, n. 16626 (ud. 4 aprile 2005), Di Lorenzo. (C.p., art. 348). [RV231464] Abuso d'ufficio - Estremi - Dovere di astensione per i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in caso di interesse proprio o di un pros- simo congiunto - Integrazione del reato -- La norma che incrimina l'abuso di ufficio, nella parte relativa all'omessa astensione in presenza di un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto, ha introdotto nell'ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si trovino in una situazione di conflitto di interessi. Dunque l'inosservanza di tale dovere comporta l'integrazione del reato anche quando faccia difetto, per il procedimento ove l'agente è chiamato ad ope- rare, una specifica disciplina dell'astensione, o nei casi in cui la disciplina eventualmente esistente riguardi un numero piú ridotto di ipotesi o sia priva di carattere cogente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la responsabilità di un magistrato del P.M. che aveva agito in una situazione di conflitto di interessi, sebbene l'art. 52 c.p.p. preveda, per questa come per altre gravi ragioni di convenienza, una mera facoltà di astensione). Cass. pen., sez. VI, 2 marzo 2005, n. 7992 (ud. 19 ottobre 2004)...
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