Riassunto
Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Inosservanza. (...)
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Riassunto
Massimario di legittimità
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione: I titoli sono stati elaborati dalla redazione. Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Inosservanza Il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. È quindi indispensabile che l'atto di appello contenga sempre tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione senza la possibilità di rinviare l'esposizione delle argomentazioni ad un momento successivo del giudizio o addirittura alla comparsa conclusionale, essendo l'atto di appello quello che fissa i limiti della controversia in sede di gravame ed esaurisce il diritto potestativo di impugnazione. La violazione di tale principio comporta la inammissibilità del gravame rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte. Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2001, n. 10401, Ciriotto c. Stefanutti. (C.p.c., art. 342). [RV548625] Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado È ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cit., è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito, dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione. Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2001, n. 10288, Dam Milano c. Bar Edicola Cartoleria Di Magro. (C.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354). [RV548560] Appello penale - Sentenze di condanna alla pena pecuniaria ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile - Provvedimenti appellabili e inappellabiliInappellabilità Le sentenze con le quali sia stata irrogata la sola pena dell'ammenda sono e restano inappellabili, ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., anche nell'ipotesi in cui contengano anche la condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile, senza che ciò dia luogo ad alcun fondato sospetto di illegittimità costituzionale della norma anzidetta, rispetto al principio di uguaglianza ed al diritto di difesa di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2001, n. 27366 (ud. 23 maggio 2001), Feletto ed altro. (C.p.p., art. 593). [RV291985] Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Reato continuato In tema di patteggiamento, qualora la sentenza abbia ad oggetto più reati uniti per continuazione, la riduzione di pena ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.p. va operata sulla pena complessiva applicata per i detti reati, ivi compreso anche l'aumento previsto dall'art. 81 cpv. c.p., per cui essa deve intendersi ripartita in egual misura percentuale fra tale aumento e la pena stabilita per la violazione più grave. Ne deriva che, in caso di ulteriore applicazione della continuazione in altra sede (nella specie, in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p.), la pena inflitta per detta violazione, da prendere a base per il nuovo aumento (ove non risulti altra violazione di maggiore gravità), dev'essere individuata non in quella originariamente stabilita ma in quella ridotta nella misura percentualmente corrispondente alla riduzione a suo tempo apportatavi per il rito. Cass. pen., sez. I, 24 novembre 2001, n. 42738 (c.c. 6 novembre 2001), Braga. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 81; c.p.p., art. 671). [RV220185] Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni - Limiti del risarcimento - Massimale In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione diretta dell'assicuratore (o dell'impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le...
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
