Massimario di legittimità

Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradaliNumero 09-2002, Settembre 2002

Legato come :

Riassunto


Appello civile - Domande non riproposte - Accoglimento della domanda principale in primo grado - Riproposizione espressa della domanda subordinata non esaminata. (...)

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Riassunto


Massimario di legittimità

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

Appello civile - Domande non riproposte - Accoglimento della domanda principale in primo grado - Riproposizione espressa della domanda subordinata non esaminata

La parte integralmente vittoriosa in primo grado, che abbia proposto, oltre alla domanda principale accolta, anche una domanda subordinata, non esaminata dal primo giudice in quanto ritenuta assorbita, è tenuta, in caso di appello, a riproporre espressamente nel giudizio di appello detta domanda subordinata per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c.

Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2001, n. 12696, Buccolieri c. Spedimar Sud spa. (C.p.c., art. 346). [RV549708]

Appello civile - Domande nuove - Inammissibilità - Deducibilità e rilevabilità

La domanda di accertamento del diritto di proprietà in virtù del contratto di compravendita e quella di cui all'art. 2932 c.c. (esecuzione in forma specifica) sono diverse in quanto l'attore, nel primo caso, pone a base della sua pretesa un contratto con efficacia reale traslativo della proprietà del bene in virtù del consenso legittimamente manifestato, nell'altra invece adduce un contratto preliminare con effetti meramente obbligatori, in quanto con esso le parti si impegnano a concludere un contratto di compravendita definitivo mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ne consegue che nel giudizio di appello è inammissibile la sostituzione della prima domanda con la seconda.

Cass. civ., sez. II, 8 ottobre 2001, n. 12323, Aimi F. & C. snc c. Tecchio. (C.c., art. 1376; c.c., art. 1470; c.c., art. 2932). [RV549540]

Appello civile - Domande nuove - Nuova causa petendi - Configurabilità

Costituisce domanda nuova sotto il profilo della causa petendi quella con la quale in appello viene richiesta la corresponsione degli interessi compensativi in luogo di quelli moratori.

Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001, n. 13415, Simone c. Gestione Liquidatoria ex USL/5 Campania. (C.c., art. 1224). [RV549919]

Appello civile - Incidentale - Termine - Ammissibilità

È inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale, quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. La relativa inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio ed, in mancanza, può essere eccepita per la prima volta dalla controparte anche in sede di legittimità.

Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001, n. 13427, Turco c. Milano Assicurazioni spa. (C.p.c., art. 166; c.p.c., art. 168 bis). [RV549929]

Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Erronea applicazione della disciplina della continuazione da parte del giudice di primo grado

Il divieto di reformatio in peius riguarda il dispositivo e non si riferisce alla motivazione, potendo il giudice della impugnazione rettificare errori di diritto in cui sia incorso il giudice a quo, purché da ciò non derivi un trattamento penale più grave per l'imputato. (Fattispecie nella quale, avendo il giudice di primo grado erroneamente individuato il reato più grave sul quale operare l'aumento per la continuazione, il giudice di appello aveva rimediato a tale errore, mantenendo peraltro la pena nei limiti fissati dal primo giudice).

Cass. pen., sez. VI, 9 marzo 2000, n. 2922 (ud. 25 ottobre 1999), Di ...

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