Riassunto
Appello civile - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenza non definitiva - Riserva facoltativa di gravame. (...)
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Riassunto
Massimario di legittimità
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione. Appello civile - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenza non definitiva - Riserva facoltativa di gravame L'art. 361 c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 60 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel consentire il differimento del ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, ed in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa, non esclude, in mancanza di detta riserva, l'ammissibilità del ricorso immediato avverso la predetta sentenza. Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2002, n. 4729, Donadi c. Henry Glass srl ed altra. (C.p.c., art. 361; L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 60). [RV553457] Appello civile - Eccezioni nuove - Proposizione in appello nel vigore del testo previgente dell'art. 345 c.p.c. - Condizioni Le parti possono proporre in grado di appello nuove eccezioni in applicazione dell'art. 345 c.p.c. nel testo previgente, purché si tratti di eccezioni in senso proprio e cioè rivolte esclusivamente al rigetto della domanda e siano prospettate in giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995, a prescindere dall'epoca in cui il procedimento si svolge. Cass. civ., sez. II, 11 aprile 2002, n. 5191, Spagnoli c. Aiello. (C.p.c., art. 345; L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52). [RV553655] Appello civile - Improcedibilità - Per mancato deposito del fascicolo dell'appellante - Motivato accertamento dell'indispensabilità del documento Il ricorso per cassazione avverso la pronunzia di secondo grado dichiarativa della improcedibilità del gravame per mancato deposito di copia della sentenza impugnata, resa anteriormente alla data del 30 aprile 1995, deve essere valutato in base all'art. 348 c.p.c. nella formulazione antecedente alle modifiche apportatevi dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990 n. 353, che ha eliminato la sanzione di improcedibilità dell'appello per mancato deposito del fascicolo di parte. Tuttavia, anche nel vigore dell'art. 348 c.p.c. nella precedente formulazione, il giudice di secondo grado non può dichiarare la improcedibilità dell'appello per il mancato deposito della sentenza impugnata senza fornire la minima motivazione in ordine alla indispensabilità del documento ai fini della decisione della controversia, atteso che il secondo comma dell'art. 348 anzi citato stabilisce la improcedibilità dell'appello per il mancato deposito della sentenza impugnata, solo ove la sentenza stessa sia - secondo il motivato accertamento del giudice del merito - indispensabile ai fini della decisione del gravame. Cass. civ., sez. II, 12 aprile 2002, n. 5225, Longo ed altra c. Pavino ed altro. (C.p.c., art. 348; L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54). [RV553671] Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione Il contrasto tra dispositivo e motivazione concreta un'ipotesi di nullità (e non di inesistenza) della sentenza; ne consegue che il giudice d'appello che rilevi tale vizio nella sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice, posto che le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c. si riferiscono solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio e di inesistenza della sentenza per mancata sottos...
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