Massimario di legittimità

Rivista penaleNumero 5-2002, Maggio 2002

Legato come :

Riassunto


Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Assenza dell'imputato - Sentenze di condanna alla pena pecuniaria ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile - Provvedimenti appellabili e inappellabiliInappellabilità (...)

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Riassunto


Massimario di legittimità

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione: I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Assenza dell'imputato

La disciplina in materia di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, dettata per l'udienza preliminare dall'art. 420 ter c.p.p., pur trovando applicazione, per il richiamo contenuto nell'art. 441, comma 1, stesso codice, anche nel giudizio abbreviato di primo grado, non è, invece da considerare applicabile al giudizio camerale d'appello previsto dal combinato disposto degli artt. 443, comma 4, e 599 c.p.p., atteso che tali articoli sono rimasti immutati pur dopo l'entrata i vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479 (di riforma del giudizio abbreviato), e della legge 1 marzo 2001 n. 63 (attuativa dei principi del «giusto processo» di cui al novellato art. 111 della Costituzione), per cui è da ritenere che l'udienza camerale di discussione del suddetto giudizio d'appello continui ad essere soggetta alla regola secondo la quale essa può essere rinviata solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia manifestato la volontà di comparire, giusta quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 127, comma 4, e dall'art. 599, comma 2, c.p.p.; il che, manifestamente, non dà luogo ad alcuna disparità di trattamento suscettibile di costituire violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Cass. pen., sez. I, 21 novembre 2001, n. 41687 (ud. 2 ottobre 2001), Morelli. (C.p.p., art. 420 ter; c.p.p., art. 441; c.p.p., art. 443; c.p.p., art. 599). [RV220041]

Appello penale - Sentenze di condanna alla pena pecuniaria ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile - Provvedimenti appellabili e inappellabiliInappellabilità

Le sentenze con le quali sia stata irrogata la sola pena dell'ammenda sono e restano inappellabili, ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., anche nell'ipotesi in cui contengano anche la condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile, senza che ciò dia luogo ad alcun fondato sospetto di illegittimità costituzionale della norma anzidetta, rispetto al principio di uguaglianza ed al diritto di difesa di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2001, n. 27366 (ud. 23 maggio 2001), Feletto ed altro. (C.p.p., art. 593). [RV291985]

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Reato continuato

In tema di patteggiamento, qualora la sentenza abbia ad oggetto più reati uniti per continuazione, la riduzione di pena ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.p. va operata sulla pena complessiva applicata per i detti reati, ivi compreso anche l'aumento previsto dall'art. 81 cpv. c.p., per cui essa deve intendersi ripartita in egual misura percentuale fra tale aumento e la pena stabilita per la violazione più grave. Ne deriva che, in caso di ulteriore applicazione della continuazione in altra sede (nella specie, in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p.), la pena inflitta per detta violazione, da prendere a base per il nuovo aumento (ove non risulti altra violazione di maggiore gravità), dev'essere individuata non in quella originariamente stabilita ma in quella ridotta nella misura percentualmente corrispondente alla riduzione a suo tempo apportatavi per il rito.

Cass. pen., sez. I, 24 novembre 2001, n. 42738 (c.c. 6 novembre 2001), Braga. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 81; c.p.p., art. 671). [RV220185]

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Sospensione condizionale - Subordinazione alla richiesta

Nel procedimento speciale previsto dall'art. 444 c.p.p. la omissione della sospensione condizionale della pena nel dispositivo senza che risulti, neppure per implicito, nella motivazione della sentenza alcuna contraria determinazione da parte del giudice, ed in mancanza di condizioni ostative alla concessione, può essere oggetto del procedimento di correzione ex art. 130 c.p.p. ove risulti dal verbale di udienza la subordinazione dell'accordo alla concessione del predetto beneficio.

Cass. pen., sez. III, ord. 6 agosto 2001, n. 30505 (c.c. 4 luglio 2001), P.M. in proc. Tartamella V. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 163...

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