Massimario di legittimità

Archivio delle locazioni e del condominioNumero 3-2003, Giugno 2003

Legato come :

Riassunto


Amministratore del condominio - Retribuzione - Partecipazione all'assemblea straordinaria - Determinazione (...)

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Riassunto


Massimario di legittimità

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

Amministratore del condominio - Retribuzione - Partecipazione all'assemblea straordinaria - Determinazione

In tema di condominio, la partecipazione dell'amministratore all'assemblea, ordinaria e straordinaria, in quanto attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza - le cui norme sono aplicabili nei rapporti con i condomini - deve ritenersi compensata dal corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve essere retribuita a parte.

Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2003, n. 3596, Cancani c. Cond. Via Amiterno 1 Roma. (C.c., art. 1135; att. c.c., art. 66; c.c., art. 1709; c.c., art. 2233). [RV561080]

Appalto (Contratto di) - Scioglimento del contratto - Per recesso unilaterale del committente - Appalto di servizi

La facoltà di recesso dal contratto di appalto (nella specie, di servizi condominiali) è riconosciuta al committente dalla norma di cui all'art. 1671 c.c., il cui carattere non inderogabile, peraltro, consente che le parti ben possano regolare contrattualmente gli effetti patrimoniali del recesso stesso e liquidare, anticipatamente e forfettariamente, spese, lavori eseguiti e mancato guadagno dell'appaltatore, commisurandoli (come nella specie), in caso di appalto di servizi, ai canoni per un determinato periodo futuro.

Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2003, n. 1...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Italia

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società