Massimario di legittimità
Archivio delle locazioni e del condominio › Numero 1-2002, Gennaio 2002
Legato come :
Archivio delle locazioni e del condominio › Numero 1-2002, Gennaio 2002
Legato come :Riassunto
Amministratore del condominio - Attribuzioni - Rendiconto - Esibizione dei documenti - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Termine (...)
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Riassunto
Massimario di legittimità
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.
Amministratore del condominio - Attribuzioni - Rendiconto - Esibizione dei documenti In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino ha la facoltà di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per la quale egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l'esercizio di tale potere non intralci l'attività amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza, ed i relativi costi siano assunti dai condomini istanti. Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2001, n. 15159, Obbialero c. Nigra. (C.c., art. 1130; c.c., art. 1713). [RV550730] Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Termine La decadenza dal diritto di impugnare la deliberazione dell'assemblea dei condomini dinanzi all'autorità giudiziaria, prevista dal terzo comma dell'art. 1137 c.c., trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato quanto deciso dal giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile l'eccezione di decadenza perché proposta dal condomino solo con la comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente). Cass. civ., sez. II, 28 novembre 2001, n. 15131, Cecconi c. Cond. Via Spartaco 24 Milano. (C.c., art. 1137; c.c., art. 2969; c.p.c., art. 360; c.p.c., art. 366). [RV550706] Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Lite giudiziaria - Condominio dissenziente In materia id condominio, in difetto di una specifica disposizione normativa che inibisca la partecipazione del condomino dichiaratosi dissenziente rispetto all'instaurazione di una lite giudiziaria, alle successive deliberazioni assembleari concernenti il prosieguo della controversia, non può essere legittimamente disconosciuto al suddetto condominio il diritto di manifestare la propria volontà nell'assemblea e di concorrere, quindi, al pari degli altri e continuando a sostenere la propria originaria avversa opinione, alla formazione della volontà comune sullo specifico arg...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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