Massimario di legittimità

Rivista penaleNumero 12-2001, Dicembre 2001

Legato come :

Riassunto


Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Opera abusiva - Nozione - Furto - Impossessamento di beni archeologici - Fattispecie autonoma - Applicazione della pena su richiesta delle parti (...)

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Riassunto


Massimario di legittimità

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Opera abusiva - Nozione

In tema di tutela delle cose d'interesse artistico o storico, le "opere di qualunque genere" - la cui abusiva esecuzione sulle cose tutelate dalla legge integra il reato previsto dagli artt. 18 e 59 legge 1 giugno 1939, n. 1089, nel testo sostituito dagli artt. 23 e 118, comma 1, lett. a del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490 - si riferisce a manufatti, anche di modesta entità, idonei ad arrecare pregiudizio all'interesse tutelato e non anche ai "cartelli o altri mezzi di pubblicità", la cui apposizione realizza la violazione amministrativa prevista dagli artt. 22 e 60 della stessa legge n. 1089 del 1939, nel testo modificato dagli artt. 50 e 133 del D.L.vo n. 490 del 1999. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che nella nozione ampia di "cartelli o altri mezzi di pubblicità" - il cui collocamento integra la sola violazione amministrativa - sono da ricomprendere «i cartelli, le iscrizioni e gli altri mezzi di pubblicità che indicano il nome dello stilista i cui prodotti sono commercializzati in quel determinato punto vendita»).

Cass. pen., sez. III, 23 aprile 2001, n. 16488 (ud. 15 febbraio 2001), Rossi. (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18; L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59; D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 23; D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 118). [RV219037]

Antichità e belle arti - Furto - Impossessamento di beni archeologici - Fattispecie autonoma

In tema di impossessamento di beni archeologici o artistici, il reato previsto dall'art. 67 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 è fattispecie autonoma e distinta dal reato di furto, richiamato solo per la determinazione della pena; pertanto, non si applica la norma sulla perseguibilità a querela di parte aggiunta all'art. 624 c.p. dalla legge 25 giugno 1999, n. 205. Tale principio resta valido anche dopo l'emanazione del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, abrogativo della legge n. 1089 del 1939, il cui art. 125 tuttora sanziona il reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.

Cass. pen., sez. III, 28 maggio 2001, n. 21580 (ud. 24 aprile 2001), Paluzzi W. (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67; c.p., art. 624). [RV219025]

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Reato di cui all'art. 20 lett. B) della L. n. 47/1985 - Dissequestro

Con la sentenza di applicazione della pena, su richiesta delle parti, per il reato di cui all'art. 20 lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non può essere ordinato il dissequestro delle opere in quanto la richiesta di dissequestro non può, ex lege, rientrare nelle clausole del "patto". Ne consegue che il relativo provvedimento di rigetto non può configurarsi come "modifica dell'accordo" integrante la violazione degli articoli 444 e 445 c.p.p., ma come provvedimento ordinatorio su una richiesta delle parti "estranea" al patto ed, in quanto tale, inidonea ad inficiare il patto stesso.

Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2001, n. 19086 (c.c. 6 marzo 2001), Re. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; L. 28...

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