Riassunto
Abuso d'ufficio - Elemento psicologico - Altrui danno ingiusto - Reato plurioffensivo - Acque pubbliche e private - Inquinamento - Analisi - Prelevamento dei campioni (...)
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Riassunto
Massimario di legittimità
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.
Abuso d'ufficio - Elemento psicologico - Altrui danno ingiusto - Reato plurioffensivo Il delitto di abuso di ufficio, presenta un'alternativa di eventi (conseguimento di ingiusto vantaggio patrimoniale-realizzazione di danno ingiusto per altri) tale che soltanto il secondo consente di qualificare il reato come plurioffensivo, nel senso della presenza, ontologicamente necessaria, di un soggetto leso determinato, diverso dalla pubblica amministrazione. Nella prima ipotesi, viceversa, l'interessato tutelato resta soltanto quello costituito dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali. Consegue che, nell'ipotesi in cui il reato si realizzi attraverso il conferimento di un ingiusto vantaggio, il giudice non è tenuto a disporre l'archiviazione previa fissazione dell'udienza a seguito della opposizione del denunciante, potendo, al contrario, provvedere de plano, in quanto difetta, in capo al denunciante medesimo, la qualità di persona offesa. Cass. pen., sez. VI, 25 novembre 1999, n. 3499 (c.c. 3 novembre 1999), Cambi C. (C.p., art. 323). [RV214919] Acque pubbliche e private - Inquinamento - Analisi - Prelevamento dei campioni Il prelievo istantaneo eseguito in base alla legge 319 del 1976 è da ritenersi valido per i procedimenti attivati prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 152 del 1999, in quanto all'epoca dei fatti era consentito sia il campionamento medio che quello istantaneo, e gli scarichi giuridicamente esistenti, perché autorizzati, sono tenuti ad adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla entrata in vigore della legge 152, con la conseguenza che restano in vigore le norme regolamentari e tecniche preesistenti. Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 1999, n. 14245 (ud. 8 novembre 1999), Putignano R. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 62; L. 10 maggio 1976, n. 319). [RV214985] Acque pubbliche e private - Inquinamento - D.L.vo n. 152 del 1999 - Rapporti con la normativa previgente La normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento introdotta dal D.L. n. 152 del 1999 è da considerare complessivamente più severa rispetto a quella previgente. Ciò si verifica, in particolare, anche con riguardo alle condotte costituite da scarico senza autorizzazione da insediamenti produttivi e da scarico superiore ai limiti tabellari di accettabilità, già previsti come reato, rispettivamente, dai commi 1 e 3 dell'art. 21 dell'abrogata legge n. 319 del 1976 ed attualmente previsti ancora come reato, ma più severamente sanzionati, dall'art. 59, commi 1 e 5, del citato D.L. n. 152 del 1999. Consuetamente, ove tali condotte siano state poste in essere prima dell'entrata in vigore di detto ultimo provvedimento normativo, restano applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa previgente. Cass. pen., sez. III, 7 ottobre 1999, n. 11404 (ud. 6 luglio 1999), P.M. in proc. Saggese. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59). [RV215063] Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Autorizzazione Lo scarico da insediamento produttivo nella fognatura senza autorizzazione costituisce reato anche alla luce del D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, che all'art. 59 non ripete la dizione dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319 con riferimento ai recapiti, così da fugare ogni dubbio sulla illegittimità di ogni scarico privo dell'autorizzazione, a prescindere dal recapito finale (neppure menzionato). Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 1999, n. 14247 (ud. 8 novembre 1999), Porcu. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59; L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21). [RV214984] Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Autorizzazione Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un allevamento di animali (nella specie suini) ed il superamento dei limiti tabellari in tanto possono costituire reato, anche ai sensi del sopravvenuto D.L. n. 152 del 1999, in quanto risulti accertato che i suddetti liquami non siano assimilabili alle acque reflue domestiche. Detta assimilazione sussiste, ex art. 28, comma 7, lett. b) del citato D.L.vo n. 152 del 1999, quanto trattisi di liquami provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame le quali dispongano di «almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammo di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e di distribuzione». ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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