Massimario di legittimità

Rivista penaleNumero 3-1999, Marzo 1999

Legato come :

Riassunto


Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Esercizio di un potere per scopi diversi da quelli propri delle funzioni esercitate - Necessità. Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Ingiusto vantaggio patrimoniale - Affidamento di incarico a libero professionista, da parte di un ente pubblico. (...)

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Riassunto


Massimario di legittimità

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Esercizio di un potere per scopi diversi da quelli propri delle funzioni esercitate - Necessità.

In tema di abuso di ufficio, anche precedentemente alla modifica dell'art. 323 recata dalla legge n. 234 del 1997, ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo del reato è richiesto che l'abuso si realizzi attraverso l'esercizio da parte del pubblico ufficiale di un potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione ad esso attribuita. Ne consegue che quando il pubblico ufficiale agisca del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni il reato in questione non è configurabile. (Fattispecie nella quale è stato escluso che rientrasse nei doveri del comandante di un posto di polizia aeroportuale la denuncia di ritrovamento presso il competente ufficio comunale di un oggetto smarrito da un viaggiatore; denuncia che, secondo l'accusa, non aveva un contenuto veritiero, essendo la cosa smarrita stata rinvenuta da altro dipendente del posto di polizia ed essendosi il comandante sostituito a quest'ultimo allo scopo di appropriarsene facendolo assegnare quale rinvenitore di essa).

Cass. pen., sez. VI, 29 aprile 1998, n. 5118 (ud. 25 febbraio 1998), Percoco. (C.p., art. 323). [RV211709]

Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Ingiusto vantaggio patrimoniale - Affidamento di incarico a libero professionista, da parte di un ente pubblico.

Deve ritenersi responsabile di abuso di ufficio (art. 323 c.p. nella formulazione introdotta dalla L. 16 luglio 1997, n. 243) sotto il profilo di una condotta posta in essere in violazione di legge, il libero professionita, cui un ente pubblico (nella specie: camera di commercio) affidi l'incarico dello studio e dell'elaborazione di un progetto relativo all'arredo dei propri uffici e della realizzazione delle opere inerenti, qualora compia, nello svolgimento dell'incarico, attività che favoriscano un prossimo congiunto. Posto, infatti, che il conferimento di tale incarico attribuisce al libero professionista la qualifica di pubblico ufficiale, la predetta attività deve considerarsi posta in essere in violazione dell'obbligo di fedeltà, dal quale l'assuntore dell'incarico è legato all'ente, e dal quale deriva il dovere di astenersi in presenza di interessi dei soggetti indicati dall'art. 323 c.p. (Nella specie il libero professionista aveva predisposto un progetto per l'acquisizione di arredi venduti da una società della quale era socio un prossimo congiunto).

Cass. pen., sez. VI, 26 ottobre 1998, n. 11265 (ud. 7 ottobre 1998), P.G. e Ordine. (C.p., art. 323; L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 1). [RV211749]

Abuso d'ufficio - Elemento oggettivo - Ingiusto vantaggio patrimoniale - Amministratore comunale.

Integra il reato di abuso di ufficio, anche dopo la riforma dell'art. 323 c.p., introdotta con l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, sotto il profilo della violazione di legge (art. 279 del T.U. 1934, n. 383), con specifico riferimento all'inottemperanza del dovere di astensione, la condotta dell'amministratore comunale che partecipi alla deliberazione di approvazione di variante di piano regolatore, qualora si profili un interesse concreto proprio o di un prossimo congiunto, nonostante l'atto in questione abbia la natura di atto amministrativo di carattere generale. (Nella specie, a seguito dell'approvazione della variante, divenivano edificabili alcuni terreni di proprietà dei congiunti dell'amministratore comunale).

Cass. pen., sez. VI, 9 ottobre 1998, n. 2662 (c.c. 23 settembre 1998), Brescia A. e altro. (C.p., art. 323; L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 1; R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 279). [RV211752]

Abuso d'ufficio - Nuova formulazione - Violazione di un dovere non causativa di ingiusto vantaggio patrimoniale - Insussistenza del reato.

In tema di abuso di ufficio, poiché, secondo la nuova formulazione recata dalla legge n. 234 del 1997, tale reato è strutturato come fattispecie di evento, essendo necessario che la condotta dell'agente, concretantesi in violazione di legge o di regolamenti o in violazione del dovere di astensione, procuri un danno ingiusto ad altri oppure un vantaggio necessariamente patrimoniale all'agente o ad altri, non integra il reato in esame la condotta di un componente di una commissione edilizia comunale che non si astenga dal partecipare a riunioni di tale organo in cui sono trattate pratiche alle quali egli abbia interesse, qualora il parere espresso dalla commissione sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, non potendo tale condotta determinare alcun ingiusto vantaggio patrimoniale.

Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 1998, n. 5966 (ud. 25 marzo 1998), Ur...

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