Massimario di legittimità
Archivio della nuova procedura penale › Numero 2-2009, Aprile 2009
Legato come :
Archivio della nuova procedura penale › Numero 2-2009, Aprile 2009
Legato come :Riassunto
Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Erronea applicazione in sede di cognizione - Revoca in fase esecutiva. (...)
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Riassunto
Massimario di legittimità
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione. Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Erronea applicazione in sede di cognizione - Revoca in fase esecutiva Il giudice dell’esecuzione può revocare il provvedimento applicativo dell’indulto, erroneamente concesso dal giudice della cognizione nonostante l’esistenza di condanne ostative alla concessione del beneficio, se di queste il giudice della cognizione non ha avuto conoscenza e quindi non ha potuto prenderle, nemmeno implicitamente, in esame. (La Corte ha escluso che la conoscenza da parte del giudice della cognizione delle condanne ostative sia desumibile dal fatto che di esse v’era menzione nell’ordine di esecuzione del pubblico ministero e nel certificato penale, dovendosi tener distinta la possibilità di conoscenza dalla effettiva conoscenza). Cass. pen., sez. I, 14 marzo 2008, n. 11647 (c.c. 30 gennaio 2008), Calabrò. (C.p., art. 174; c.p.p., art. 648; c.p.p., art. 674). [RV239712] Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Sentenza di estinzione di pena pecuniaria superiore ai limiti massimi di legge - Esperibilità della procedura di correzione di errore materiale Non è suscettibile di correzione mediante il ricorso alla procedura di cui all’art. 130 c.p., la sentenza con cui il giudice abbia dichiarato estinta, per indulto, pena pecuniaria di importo superiore ai limiti di legge, venendosi, per tale via, a modificare il contenuto essenziale del provvedimento. Cass. pen., sez. III, 17 marzo 2008, n. 11770 (c.c. 8 febbraio 2008), Turco. (C.p.p., art. 130). [RV239337] Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Omessa pronuncia del giudice di primo grado su alcuni capi di imputazione - Nullità dell’intera sentenza Nel caso in cui il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare su alcuni capi di imputazione, il giudice d’appello deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata limitatamente ai capi di imputazione sui quali è mancata la pronunzia, e decidere nel merito sugli eventuali altri capi. Cass. pen., sez. II, 3 marzo 2008, n. 9534 (ud. 13 febbraio 2008), P.G. in proc. Galli. (C.p.p., art. 522; c.p.p., art. 546; c.p.p., art. 597). [RV239549] Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell’istruzione - Ipotesi prevista dall’art. 603, comma primo, c.p.p In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mentre nell’ipotesi di cui al primo comma la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell’ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, diversamente, nell’ipotesi del secondo comma, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ma con il limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta irrilevante e manifestamente superflua una prova testimoniale, sopravvenuta alla pronuncia di primo grado, non assunta dal giudice d’appello in sede di richiesta di rinnovazione ex art. 603, comma secondo, c.p.p.). Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 2008, n. 8382 (ud. 22 gennaio 2008), Finazzo. (C.p.p., art. 603). [RV239341] Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Impugnabilità della decisione È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione giudiziale, sulle spese della parte civile, contenuta nella sentenza di applicazione della pena, in quanto tale statuizione – che deve necessariamente essere rappresentata all’imputato e da questi accettata sia che abbia proposto la relativa istanza sia che vi abbia aderito – fa parte del negozio plurilaterale di natura processuale a richiesta di parte che caratterizza il rito speciale di cui all’art. 444 c.p.p., con la conseguenza che, non potendo l’imputato mettere in discussione l’accordo raggiunto con il pubblico ministero, nemmeno può dolersi delle statuizioni civili. Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2008, n. 14309 (ud. 21 marzo 2008), Leoni. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 541). [RV239491] Applicazione della pena su richiesta delle parti - Presupposti - Accordo con il P.M. - Rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità L’applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far v...
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