Regolamento (CE) n. 76/2003 della Commissione, del 16 gennaio 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002

Riassunto


Regolamento (CE) n. 76/2003 della Commissione, del 16 gennaio 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2002 che autorizza RAG Aktiengesellschaft ad acquisire il controllo delle imprese Saarbergwerke AG e Preussag Anthrazit GmbH (Caso COMP/CECA.1350 -- RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit II) [notificata con il numero C(2002) 1436] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/36/CECA) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 66, paragrafo 2, vista la notifica inviata dalle parti con lettera del 13 novembre 1997, considerando quanto segue:

(1) Con lettera del 13 novembre 1997, l'impresa RAG Aktiengesellschaft, di Essen (in appresso 'RAG') ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, del trattato CECA, l'intenzione di acquisire la totalità del capitale delle imprese Saarbergwerke AG,

Saarbrücken (in appresso 'SBW') e Preussag Anthrazit GmbH, Ibbenbüren (in appresso 'Preussag'). L'operazione doveva portare alla fusione degli ultimi tre produttori di carbone tedeschi. Il prezzo d'acquisto di SBW ammontava a 2 DEM, di cui 1 DEM doveva essere versato alla Stato federale tedesco e 1 DEM al Saarland in quanto precedenti azionisti.

(2) Con decisione del 29 luglio 1998 (caso IV/CECA.1252 -- RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit, in appresso 'decisione del 29 luglio 1998'), la Commissione ha autorizzato RAG, ai sensi dell'articolo 66 del trattato CECA, ad acquistare SBW e Preussag, in cambio dell'impegno assunto da RAG di cedere Saarberg Coal International GmbH (in appresso 'SCI'), impresa di SBW specializzata nell'importazione di carbone, e di separare le attività di vendita del carbone estratto in Germania e le attività di vendita del carbone importato.

(3) Nel frattempo ha avuto luogo l'operazione di concentrazione. Conformemente agli impegni assunti, SCI è stato ceduta ad un acquirente francese indipendente.

(4) Con sentenza del 31 gennaio 2001 nella causa T-156/98 (RJB Mining/Commissione) (1 ), il Tribunale di primo grado ha annullato nella sua totalità la decisione della Commissione del 29 luglio 1998. Il Tribunale ha stabilito che la Commissione non aveva verificato se il totale del patrimonio di SBW trasferito a RAG corrispondeva al prezzo pagato di 2 DEM o se tacitamente era stato conferito a RAG un aiuto di Stato. Nella sentenza il Tribunale sostiene che se la Commissione non era tenuta a valutare in una preventiva decisione formale la legittimità del presunto aiuto, in questo caso l'aiuto connesso alla fusione, essa non poteva astenersi dal valutare se, ed eventualmente in quale misura, il potere finanziario, e quindi commerciale, della società risultante dalla fusione sia stato rafforzato dal sostegno finanziario apportato da questo eventuale aiuto sotto forma di un prezzo di acquisto inferiore, nell'ambito dell'analisi della concorrenza ...

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