Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

DOUEIT, 15 Gennaio 2000Serie L

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Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee15. 1. 2000 L 11/17

DIRETTIVA 1999/105/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione (1 ), visto il parere del Parlamento europeo (2 ), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando quanto segue:

(1) la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (4 ), e la direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità (5), sono state più volte modificate in modo sostanziale; poiché ulteriori sostanziali modifiche debbono essere apportate, i testi delle direttive andrebbero combinati e riformulati per motivi di chiarezza;

(2) le foreste ricoprono una vasta superficie del territorio comunitario e assolvono un ruolo plurifunzionale di ordine sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale; data la grande varietà di condizioni naturali, sociali, economiche e culturali delle foreste comunitarie, occorre prevedere approcci e azioni specifici per i diversi tipi di foreste; sia la rigenerazione di dette foreste che la costituzione di nuovi boschi richiedono una gestione forestale sostenibile in relazione alla strategia forestale per l'Unione europea stabilita nella risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 (6 );

(3) materiali di moltiplicazione di specie arboree e ibridi artificiali importanti a fini forestali dovrebbero essere geneticamente adatti alle varie condizioni locali ed essere di alta qualità; la conservazione e la promozione della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresenta un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile;

(4) nella misura in cui riguardano la salute delle piante, le condizioni armonizzate devono essere coerenti con la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e la loro diffusione nella Comunità (7 );

(5) le ricerche condotte in materia forestale dimostrano che, per accrescere il valore delle foreste, compresi gli aspetti di stabilità, adattamento, resistenza, produttività e diversità, è necessario utilizzare materiali di moltiplicazione di elevata qualità e adeguati, sotto il profilo fenotipico e genetico, al luogo; le sementi forestali dovrebbero rispondere, ove appropriato, a determinate norme di qualità esteriore;

(6) nel contesto del consolidamento del mercato interno è necessario eliminare ostacoli reali o potenziali agli scambi che possano pregiudicare la libera circolazione dei materiali di moltiplicazione all'interno della Comunità; nell'interesse di tutti gli Stati membri occorre istituire una disciplina comunitaria che imponga dei livelli di qualità il più elevati possibile;

(7) la normativa comunitaria dovrebbe riferirsi ai caratteri fenotipici e genetici delle sementi e delle piante, come pure alle qualità esteriori dei materiali di moltiplicazione;

(8) tali norme dovrebbero essere applicabili alla commercializzazione sia tra gli Stati membri che sui mercati nazionali;

(9) una regolamentazione in tal senso dovrebbe tener conto delle necessità pratiche e limitare il suo oggetto alle specie e agli ibridi artificiali che risultano importanti a fini forestali nell'insieme della Comunità o in una parte di essa;

(10) in alcuni Stati membri l'uso di materiali forestali di moltiplicazione della categoria 'identificati alla fonte', la cui commercializzazione è stata ammessa dalla direttiva 66/404/CEE, è tradizionale, compatibile con il clima e indispensabile a fini forestali e risulta pertanto opportuno ammettere la commercializzazione di tali materiali negli Stati membri che lo desiderano; è tuttavia inappropriato imporre la commercializzazione all'utente finale di detti materiali in tutti gli Stati membri;

(11) alcune regioni della Comunità, come le...

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