Direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1)
DOUEIT, 15 Agosto 2002 › Serie L
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Direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1)
DIRETTIVA 2002/72/CE DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2002 relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1 ), in particolare l'articolo 3, dopo aver ascoltato il parere del comitato scientifico per l'alimentazione umana, considerando quanto segue:
(1) La direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2 ), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/17/CE (3 ), è stata ripetutamente e sostanzialmente modificata. Per ragioni di chiarezza e razionalità essa deve pertanto essere consolidata.(2) L'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE stabilisce che i materiali e gli oggetti, allo stato finito, non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tali da rappresentare un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un'alterazione dei loro caratteri organolettici.(3) Per raggiungere tale obiettivo nel caso dei materiali e degli oggetti di materia plastica uno strumento adeguato è rappresentato da una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE, le cui disposizioni generali diventano applicabili anche al caso di cui trattasi.(4) Il campo di applicazione della presente direttiva deve coincidere con quello della direttiva 82/711/CEE del Consiglio (4 ).(5) Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle resine a scambio ionico, le quali saranno oggetto di una successiva direttiva specifica.(6) I siliconi devono essere considerati materiali elastomerici anziché plastici e dovranno, pertanto, essere esclusi dalla definizione di plastica.(7) Per conseguire l'obiettivo fissato dall'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE, è sufficiente elaborare un elenco di sostanze autorizzate con indicazione del limite di migrazione globale ed, eventualmente, di altre restrizioni specifiche.(8) Oltre ai monomeri e alle altre sostanze di partenza pienamente valutate e autorizzate a livello comunitario, esistono monomeri e sostanze di partenza valutate e autorizzate in almeno uno Stato membro che possono continuare ad essere impiegate in attesa della valutazione da parte del comitato scientifico per l'alimentazione umana e della decisione in merito al loro inserimento nella lista comunitaria. La presente direttiva sarà pertanto estesa a tempo debito alle sostanze e ai settori temporaneamente esclusi.(9) L'attuale elenco di additivi è incompleto, in quanto non contiene tutte le sostanze attualmente accettate in uno o più Stati membri. Di conseguenza, tali sostanze continuano ad essere regolamentate dalle leggi nazionali in attesa di una decisione circa l'inserimento nell'elenco comunitario.(10) La presente direttiva prevede specifiche solo per alcune sostanze. Di conseguenza, le altre sostanze che possono richiedere specifiche restano regolamentate in questo senso dalle leggi nazionali, in attesa di una decisione a livello comunitario.(11) Per taluni additivi non è ancora possibile applicare in tutte le situazioni le restrizioni previste nelle presente direttiva, in attesa della raccolta e della valutazione di tutti i dati necessari per meglio stimare l'esposizione dei consumatori in circostanze specifiche. Tali additivi compaiono, pertanto, in un elenco diverso da quello contenente gli additivi pienamente regolamentati a livello comunitario.(12) La direttiva 82/711/CEE fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica e la direttiva 85/ 572/CEE del Consiglio (5 ) fissa l'elenco dei simulanti da impiegare nelle prove di migrazione.(13) È più semplice determinare la quantità di sostanza in un materiale o oggetto finiti piuttosto che determinarne il livello specifico di migrazione. In talune condizioni, si dovrebbe pertanto autorizzare la verifica della conformità attraverso la determinazione della quantità piuttosto che mediante il livello specifico di migrazione.(14) Per alcuni tipi di plastica la disponibilità di modelli di diffusione universalmente riconosciuti e basati su dati sperimentali consente la stima del livello di migrazione di una sostanza in determinate condizioni, evitando così prove complesse, lunghe e costose.15.8.2002L 220/18 Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT (1 ) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38.(2 ) GU L 75 del 21.3.1990, rettificata da GU L 349 del 13.12.1990, pag. 26.(3 ) GU L 58 del 28.2.2002, pag. 19.(4 ) GU L 297 del 23.10.1982...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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