Materie plastiche e lavori di tali materie
DOUEIT, 23 Ottobre 2001 › Serie L
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Materie plastiche e lavori di tali materie
SEZIONE VII MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA Note 1. I prodotti presentati in assortimenti composti da pìu elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:
1. a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;1. b) presentati nello stesso tempo;1. c) riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.2. Eccettuati gli articoli delle voci 3918 o 3919, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni od illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.CAPITOLO 39MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE Note 1. Nella nomenclatura per 'materie plastiche' si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.1. Nella nomenclatura l'espressione 'materie plastiche' comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.2. Questo capitolo non comprende:2. a) le cere delle voci 2712 o 3404;2. b) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);2. c) l'eparina e suoi sali (voce 3001);2. d) le soluzioni (diverse dai collodii) in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione (voce 3208); i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;2. e) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402;2. f) le gomme fuse e le 'gomme-esteri' (voce 3806);2. g) i reattivi per diagnostica o da laboratorio su un supporto di materia plastica (voce 3822);2. h) la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;2. ij) gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202;2. k) i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;2. l) i rivestimenti murali della voce 4814;2. m) i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);2. n) gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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