Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

DOUEIT, 08 Marzo 2003Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 427/2003 DEL CONSIGLIO del 3 marzo 2003 relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 3285/94 (1 ), il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni, contenente disposizioni relative a misure di salvaguardia.

(2) Con il regolamento (CE) n. 519/94 (2 ), il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, contenente anch'esso disposizioni relative a misure di salvaguardia.

(3) Il protocollo relativo all'adesione della Repubblica popolare cinese (in appresso 'Cina') all'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso 'il protocollo') prevede misure transitorie di salvaguardia specifiche per prodotto (in appresso 'misure di salvaguardia') e misure transitorie specifiche per prodotto di contrasto alla diversione degli scambi (in appresso 'misure in materia di diversione degli scambi').

(4) Il protocollo è entrato in vigore l'11 dicembre 2001.

(5) In considerazione della notevole differenza esistente tra le disposizioni relative alle misure di salvaguardia contenute nel protocollo, da una parte, e nei regolamenti (CE) n. 519/94 e (CE) n. 3285/94, dall'altra, è necessario disporre di un regolamento specifico sulle misure di salvaguardia e le misure in materia di diversione degli scambi relative a talune importazioni originarie della Cina.

(6) Ai termini del protocollo, le misure di salvaguardia possono essere istituite quando i prodotti originari della Cina sono importati nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da perturbare o da rischiare di perturbare il mercato per l'industria comunitaria.

(7) Si considera esservi perturbazione del mercato quando le importazioni di un prodotto crescono così rapidamente da causare o da rischiare di causare un pregiudizio rilevante all'industria comunitaria.

(8) Sembra necessario chiarire quali sono i fattori da prender...

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