Decisione della Commissione, del 20 maggio 1998, in merito agli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che potrebbero essere concessi dalla Germania sulla base degli esistenti regimi di aiuto con finalità regionale [notificata con il numero C(1998) 1712]





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Decisione della Commissione, del 20 maggio 1998, in merito agli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che potrebbero essere concessi dalla Germania sulla base degli esistenti regimi di aiuto con finalità regionale [notificata con il numero C(1998) 1712]

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee9. 3. 1999 L 60/61

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 1998 in merito agli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che potrebbero essere concessi dalla Germania sulla base degli esistenti regimi di aiuto con finalità regionale [notificata con il numero C(1998) 1712] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (1999/183/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, dopo aver posto gli interessati in condizione di presentare le loro osservazioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo sopracitato, considerando quanto segue:

I. PROCEDURA (1) Con lettera SG(95) D/13086 del 20 ottobre 1995, la Commissione ha proposto alle autorità tedesche, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, orientamenti e opportune misure per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (1 ) (in seguito denominati 'orientamenti e opportune misure').

(2) Con la stessa lettera, la Commissione ha informato la Germania (e gli altri Stati membri) che essa non avrebbe autorizzato più alcuna misura di aiuto riguardante investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, notificatale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato e non conforme a detti orientamenti, che fosse o rimanesse applicabile dopo il 1o gennaio 1996.

(3) La Commissione ha invitato inoltre la Germania (e gli altri Stati membri), conformemente all'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, a confermarle entro due mesi a decorrere dalla data della suddetta lettera che essa si sarebbe conformata entro il 1o gennaio 1996 agli 'orientamenti e opportune misure' in questione, adeguando gli aiuti esistenti se questi non fossero stati conformi a tali orientamenti. In mancanza di tale conferma, la Commissione si è riservata di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato.

(4) In risposta alla lettera della Commissione del 20 ottobre 1995, le autorità tedesche, con lettere dell' 11 gennaio 1996 e del 14 febbraio 1996, a) hanno confermato che, per quanto riguarda gli aiuti con finalità settoriale, si sarebbero conformate alle opportune misure in questione a partire dal 1o gennaio 1996, modificando, se necessario, i regimi esistenti;

b) hanno sostenuto, per quanto riguarda gli aiuti con finalità regionale, la necessità di una maggiore elasticità delle opportune misure in materia, poiché le condizioni e le strutture agricole differiscono da una regione all'altra nella Comunità.(1) GU C 29 del 2. 2. 1996, pag. 4.

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9. 3. 1999L 60/62 (5) Con lettera del 1o luglio 1996 [SG(96) D/6026], la Commissione ha comunicato alla Germania la sua decisione, del 12 giugno 1996, di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato in merito agli aiuti di Stato nel set...

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