Regolamento (CE) n. 936/2009 della Commissione, del 7 ottobre 2009, recante applicazione degli accordi tra l’Unione europea e alcuni paesi terzi in merito al mutuo riconoscimento di alcune bevande spiritose

DOUEIT, 08 Ottobre 2009Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 936/2009 della Commissione, del 7 ottobre 2009, recante applicazione degli accordi tra l’Unione europea e alcuni paesi terzi in merito al mutuo riconoscimento di alcune bevande spiritose

II (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI DECISIONE N. 1/2008 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA 'TRANSITO COMUNE' del 16 giugno 2008 che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (2008/786/CE) IL COMITATO CONGIUNTO, vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1 ), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e c), considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione n. 4/2005 del comitato congiunto CE-EFTA sul transito comune, del 15 agosto 2005, che modifica la convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito (2 ) (la 'convenzione'), a decorrere dal 1o luglio 2005 gli operatori economici dovrebbero utilizzare il sistema di transito comune informatizzato per presentare dichiarazioni di transito, con un periodo transitorio che consente di presentare alle autorità competenti le dichiarazioni di transito per iscritto fino al 31 dicembre 2006.

(2) In procedura normale le dichiarazioni di transito sono presentate mediante tecnologie di trattamento dei dati invece che per iscritto e i dati di transito sono scambiati fra le autorità competenti mediante tecnologie dell'informazione e reti informatiche.

(3) Le disposizioni per il regime comune di transito devono essere adattate alle modalità di applicazione della procedura che utilizza tecniche elettroniche di trattamento dei dati.

(4) I viaggiatori che non possono accedere direttamente al sistema di transito informatizzato doganale dovrebbero poter presentare, in procedura normale, alle autorità competenti una dichiarazione di transito per iscritto. I dati di transito dovrebbero poi essere scambiati fra le autorità competenti mediante tecnologie dell'informazione e reti informatiche.

(5) È opportuno prevedere una procedura di riserva basata sull'utilizzazione di una dichiarazione di transito per iscritto, al fine di consentire agli operatori di effettuare le operazioni di transito quando il sistema di transito informatizzato doganale o il sistema informatico dell'obbligato principale, compreso lo speditore autorizzato, non funzionano oppure in caso di indisponibilità delle reti di comunicazione.

(6) Dato che le dichiarazioni di transito informatizzato costituiscono la procedura normale e le dichiarazioni di transito per iscritto rappresentano in via di principio la procedura di riserva, è opportuno modificare il contenuto e l'ordine degli allegati della convenzione relativi a tali procedure. Inoltre, a fini di semplificazione, gli allegati della convenzione relativi ai modelli del documento amministrativo unico e alla loro utilizzazione dovrebbero essere soppressi e sostituiti da riferimenti alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (3 ) (la 'convenzione DAU').

Questo consentirebbe, nel caso di modifiche successive future della convenzione DAU, di evitare modifiche conseguenti della convenzione.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione, 15.10.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274/1 (1 ) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

(2 ) GU L 225 del 31.8.2005, pag. 29. (3 ) GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione relativa ad un regime comune di transito è modificata come segue:

1) l'articolo 11, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

'4. L'ufficio di partenza può rinunciare al suggellamento quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nei dati della dichiarazione o nei documenti complementari permette la loro identificazione.';

2) all'articolo 12, paragrafo 1, i termini 'all'esemplare n. 4' sono sostituiti dai seguenti:

'all'esemplare n. 4 o al documento di accompagnamento transito';

3) l'appendice I è sostituita dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;

4) gli allegati da I a V dell'appendice I sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione;

5) l'appendice II è sostituita dal testo che figura nell'allegato III della presente decisione;

6) l'appendice III è sostituita dal testo che figura nell'allegato IV della presente decisione;

7) gli allegati da A1 ad A13, da B1 a B7, C1 e C2 e da D1 a D6 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato V della presente decisione.

Articolo 2

1. La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

2. Le disposizioni della presente decisione non si applicano alle merci vincolate al regime comune di transito anteriormente alla data di applicazione della stessa.

3. Gli articoli 41, 41 bis, 116, 118, paragrafo 2, e 119 dell'appendice I della convenzione relativa ad un regime comune di transito, quale modificata dalla presente decisione, si applicano con effetto a decorrere dal 1o luglio 2009.

Fatto a Bruxelles, ...

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