REGOLAMENTO 4 marzo 2008 - Disposizioni e metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni, di cui all''articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 16).

Gazzetta Ufficiale numero 64, 15 Marzo 2008Serie Generale › ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

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Riassunto


REGOLAMENTO 4 marzo 2008 - Disposizioni e metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni, di cui all''articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 16).

Titolo IDISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI

INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 37, comma 1, 190 commi 1 e 2, 191, comma 1, lettera d) e 349, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Titolo IDISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «altre spese di acquisizione»: spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione, come definite all'art. 52 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

b) «attuario incaricato»: l'attuario incaricato dall'impresa esercente i rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti di cui all'art. 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

c) «basi tecniche»: tutti i dati statistici, relativi ai rischi assicurati ed ai sinistri, presi a riferimento per la costruzione tariffaria;

d) «CARD»: Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

e) «caricamento»: la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa nonche' il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;

f) «costo dei sinistri»: somme pagate e riservate per i sinistri comprensive delle relative spese di liquidazione;

g) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

h) «fabbisogno tariffario»: la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita' della tariffa;

i) «forfait debitrice»: forfait e rimborsi, dovuti dall'impresa ai sensi della CARD in qualita' di debitrice a fronte dei sinistri e/o partite di danno gestiti da altre imprese di cui sono responsabili, in tutto o in parte, i propri assicurati;

j) «forfait gestionaria»: forfait e rimborsi, dovuti all'impresa ai sensi della CARD per i sinistri e/o partite di danno trattati in qualita' di gestionaria per conto di altre imprese;

k) «impresa gestionaria»: l'impresa che effettua un risarcimento per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo, in tutto o in parte, civilmente responsabile del sinistro;

l) «impresa debitrice»: l'impresa per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto;

m) «ipotesi tecniche»: tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validita' della tariffa ed i relativi valori attribuiti;

n) «ipotesi finanziarie»: le previsioni di natura finanziaria, quali ad esempio quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della costruzione della tariffa nonche' ipotesi di natura inflativa adottate ai fini delle valutazioni delle riserve tecniche;

o) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

p) «premio di tariffa»: il premio del singolo contratto determinato in funzione del fabbisogno tariffario, di eventuali variabili di personalizzazione e dei criteri di mutualita' adottati dall'impresa;

q) «premio medio di tariffa»: il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita' della tariffa;

r) «provvigioni di acquisizione»: compensi spettanti per l'acquisizione ed il rinnovo dei contratti di assicurazione, come definiti all'art. 51 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

s) «rami danni»: rami di attivita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

t) «rapporto sinistri a premi»: l'incidenza percentuale, rispetto ai premi di competenza, delle somme pagate e riservate per i sinistri accaduti nell'esercizio comprensive delle relative spese dirette e delle spese di liquidazione;

u) «risarcimento diretto»: procedura per la regolazione ...

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