Sentenze nº C-114/95 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 17 Luglio 1997

Legato come :

Riassunto


6 L'art. 95 del Trattato osta a che uno Stato membro applichi, in caso d'importazione per nave di merci da un altro Stato membro, una maggiorazione del 40% alla tassa generale sulle merci da cui sono gravate le merci caricate, scaricate, o imbarcate o sbarcate in altro modo nei porti del primo Stato membro o nei canali d'accesso a detti porti.

7 L'art. 18 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia impone alle parti contraenti un principio di non discriminazione in materia fiscale che è subordinato al mero accertamento della similarità dei prodotti soggetti ad un determinato regime tributario e che vieta le discriminazioni derivanti da ogni misura o pratica che abbia un'incidenza diretta o indiretta sulla determinazione, sulle condizioni e sulle modalità di riscossione delle imposte gravanti sulle merci dell'altra parte contraente. Ne consegue che una tassa sulle merci la quale rientri in un sistema generale di tributi interni che colpisce sistematicamente categorie di prodotti secondo criteri oggettivi applicati indipendentemente dall'origine dei prodotti costituisce una misura interna di natura fiscale ai sensi dell'art. 18 del detto accordo.

Pertanto, una maggiorazione del 40%, in caso d'importazione per nave di merci, della tassa generale sulle merci da cui sono gravate le merci caricate, scaricate, imbarcate o sbarcate in altro modo nei porti di uno Stato membro o nei canali di accesso a detti porti è incompatibile col diritto comunitario se si applica a merci importate da un paese terzo col quale la Comunità ha stipulato un accordo contenente disposizioni analoghe all'art. 18 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia.

8 L'art. 95 del Trattato si applica soltanto alle merci provenienti dagli Stati membri e, eventualmente, alle merci originarie di paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri. Ne consegue che quest'articolo non si applica ai prodotti importati direttamente da paesi terzi. Peraltro, il Trattato non contiene, per gli scambi con i paesi terzi, per quanto attiene ai tributi interni, una norma analoga all'art. 95.

9 Qualora una tassa incompatibile col diritto comunitario sia stata istituita o approvata da uno Stato membro, questo è tenuto, in via di principio, a rimborsare le tasse riscosse in violazione del diritto comunitario. Qualora il gettito della tassa sia stato destinato ad enti autonomi gestiti dai comuni, il diritto comunitario non osta a che l'azione diretta al rimborso di dette tasse sia diretta contro questi ultimi enti, purché le modalità di tale azione non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile il rimborso delle tasse indebitamente versate.

10 Il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione nazionale che si applica ad una domanda di rimborso di tasse riscosse in violazione dell'art. 95 del Trattato o di una disposizione analoga all'art. 18 dell'accordo stipulato fra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia cominci a decorrere da una data anteriore a quella in cui dette tasse sono state abrogate.

Infatti, la fissazione di ragionevoli termini di ricorso a pena di decadenza, che costituisce l'applicazione del principio fondamentale della certezza del diritto, non si può considerare che renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario.

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Riassunto


Sentenze nº C-114/95 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 17 Luglio 1997

Motivazione della sentenza

1 Con due ordinanze 24 marzo 1995, pervenute in cancelleria il 3 aprile seguente, l'Østre Landsret ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 9-13, 18-29, 84, 86, 90 e 95 del Trattato CEE, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1), del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4056, che determina le modalità di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi (GU L 378, pag. 4), e degli artt. 6 e 18 dell'accordo fra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, stipulato e approvato, in nome della Comunità, col regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2838 (GU L 300, pag. 96; in prosieguo: l'«accordo CEE/Svezia»).

2 Dette questioni sono sorte nell'ambito di due controversie fra rispettivamente la Texaco A/S (in prosieguo: la «Texaco») e la Olieselskabet Danmark a.m.b.a. (in prosieguo: la «Olieselskabet») - due società a responsabilità limitata registrate in Danimarca, che importano prodotti petroliferi raffinati quali gasolio e benzina nonché, quanto alla Texaco, combustibili solidi - e vari porti commerciali in merito alla riscossione da parte di questi ultimi di una maggiorazione all'importazione, nella misura del 40%, a carico delle merci importate dall'estero, fino al 31 marzo 1990, della tassa sulle merci che in Danimarca è riscossa su tutte le merci caricate, scaricate, o imbarcate o sbarcate in altro modo nei porti commerciali danesi o nel canale che consente l'ac...

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