Decisione n. 3/2005 del Consiglio di associazione CE-Romania, del 5 luglio 2005, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo

DOUEIT, 10 Dicembre 2005Serie L

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Riassunto


Decisione n. 3/2005 del Consiglio di associazione CE-Romania, del 5 luglio 2005, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO DECISIONE N. 3/2005 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-ROMANIA del 5 luglio 2005 relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo (2005/877/CE) IL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE, visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 3, considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Romania. Il protocollo n. 3 è stato modificato da ultimo dal protocollo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo (2).

(2) Nuove modifiche delle relazioni commerciali, recentemente negoziate allo scopo di agevolare la convergenza economica in vista dell'adesione, stabiliscono concessioni sotto forma di liberalizzazione completa degli scambi per taluni prodotti agricoli trasformati, riduzione dei dazi o contingenti tariffari per altri.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione decide l'eventuale riduzione dei dazi applicati a seguito delle riduzioni derivanti da concessioni reciproche in materia di prodotti agricoli trasformati.

(4) A taluni prodotti agricoli trasformati, che rientrano nel protocollo n. 3 ma che non figurano nella presente decisione o per i quali i contingenti aperti sono esauriti, dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni del protocollo n. 3.

(5) I prodotti agricoli trasformati che non figurano nell'allegato I del trattato non dovrebbero beneficiare delle restituzioni all'esportazione a norma del regolamento (CE) n.

1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (3).

(6) Alle esportazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Romania non dovrebbero essere concesse restituzioni all'esportazione.

(7) I contingenti annui di cui agli allegati III e IV della presente decisione dovrebbero essere aperti alle condizioni indicate in tali allegati. Per il 2005, considerando che possono essere applicati solo dopo il 1o gennaio 2005, a partire da una data da stabilire, tali contingenti vanno ridotti in proporzione al numero di mesi già trascorsi,

DECIDE:

Articolo 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i dazi doganali di cui all'allegato I sono applicabili all'importazione nella Comunità delle merci originarie della Romania elencate nel medesimo allegato.

ITL 324/26 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 10.12.2005 (1) GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

(2) Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finl...

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