Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 1º luglio 2002, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo

DOUEIT, 23 Gennaio 2003Serie L

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Riassunto


Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 1º luglio 2002, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO DECISIONE N. 2/2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-BULGARIA del 1o luglio 2002 relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo (2003/49/CE) IL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE, visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1 ), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 3, considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 3 quale sostituito dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo (2 ) specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Bulgaria.

(2) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale protocollo, il Consiglio di associazione decide in particolare ogni modifica dei dazi indicati negli allegati a detto protocollo, nonché ogni aumento o abolizione dei contingenti tariffari.

(3) A norma dell'articolo 2, secondo trattino, di tale protocollo, il Consiglio di associazione decide anche in merito all'eventuale diminuzione dei dazi applicati in seguito a riduzioni determinate da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

(4) I contingenti annui di cui agli allegati I e II alla presente decisione dovrebbero essere applicabili per il 2002.

Considerando che tali contingenti annui possono essere applicati solo dopo il 1o gennaio 2002, a partire da una data da stabilire, essi vanno ridotti in proporzione al periodo già trascorso,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati I e II del protocollo n. 3 sugli scambi tra la Comunità e la Bulgaria di prodotti agricoli trasformati sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

I contingenti annui per il 2002 di cui agli allegati I e II della presente decisione sono ridotti in proporzione al periodo già trascorso, calcolato in mesi compiuti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 1o luglio 2002.

Per il Consiglio di associazione Il Presidente S. PASSY 23.1.2003 L 18/21Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT (1 ) GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.

(2 ) GU L 112 del 29.4.1999, pag. 3.

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 23.1.2003L 18/22

Codice NC Designazione delle merci Contingente annuo 2002

Aumento annuo dal 2003 in poi (1 000 kg) (1) (2) (3) (4) ALLEGATO I Tabella 1

Contingenti applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Bulgaria 0405 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: 588 49

0405 20 ­ Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10 ­ ­ aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 % 0405 20 30 ­ ­ aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 % ex 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove diverse da quelle della voce NC 2106 90 20 (1 ) e dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati 3302 10 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

3302 10 29 ­ ­ ­ ­ ­ altre 1702 50 Fruttosio chimicamente puro 4 000 -ex 1704 Prodotti a base di zuccheri n...

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