Regolamento (CE) n. 1383/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 1197/2002

Riassunto


Regolamento (CE) n. 1383/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 1197/2002

II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2002 recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2002) 2715] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/623/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1 ), in particolare il primo paragrafo dell'allegato II, considerando quanto segue:

(1) Secondo la direttiva 2001/18/CE, gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione assicurano che i potenziali effetti negativi, sia diretti che indiretti, sulla salute umana e sull'ambiente, eventualmente provocati dal trasferimento di geni da un organismo geneticamente modificato ('OGM') ad altri organismi, siano attentamente valutati caso per caso in conformità dell'allegato II della medesima direttiva.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/18/ CE, le notificazioni relative all'emissione nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM devono comprendere una valutazione del rischio ambientale e le conclusioni sul potenziale impatto ambientale dell'emissione o dell'immissione in commercio degli OGM in conformità dell'allegato II della medesima direttiva.

(3) Detto allegato II deve essere integrato da note che forniscano linee guida dettagliate sugli obiettivi, sugli elementi da prendere in considerazione, sui principi generali e sulla metodologia per la valutazione del rischio ambientale di cui al medesimo allegato.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le note orientative di cui all'allegato della presente decisione vengono utilizzate ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2002.

Per la Commissione Margot WALLSTRÖM Membro della Commissione 30.7.2002L 200/22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT (1 ) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee30.7.2002 L 200/23

ALLEGATO NOTE ORIENTATIVE SULL'OBIETTIVO, GLI ELEMENTI, I PRINCI...

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