Regolamento (CE) n. 1581/2004 della Commissione, del 27 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio

Riassunto


Regolamento (CE) n. 1581/2004 della Commissione, del 27 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio

REGOLAMENTO (CE) N. 1581/2004 DELLA COMMISSIONE del 27 agosto 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 1,

Considerando quanto segue:

(1) Ogni volta che, nell'ambito di un programma nazionale, viene definito un regime di campionamento a bordo, deve essere garantito l'accesso ai pescherecci a fini di campionamento. Pertanto, allo scopo di evitare distorsioni delle stime, a bordo di ogni peschereccio dovrebbero essere ammessi osservatori.

(2) È necessario garantire un migliore campionamento degli stock oggetto di piani di ricostituzione e delle specie di acque profonde, al fine di acquisire una migliore conoscenza di questi stock particolari.

(3) L'analisi delle relazioni degli Stati membri sulle catture per unità di sforzo, di seguito CPUE, relative ai dati degli anni dal 1995-2000, effettuata con il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito CSTEP), ha fornito una base per definire le serie di dati CPUE ammissibili da raccogliere in futuro.

(4) Sulla base dell'esperienza acquisita nel primo anno di raccolta dei dati (2002), e tenendo conto del parere dello CSTEP, è opportuno apportare modifiche tecniche alle modalità di applicazione per la raccolta dei dati di cui al regolamento (CE) n. 1639/2001 (2) della Commissione e in particolare ai nomi degli stock e alla metodologia di campionamento per lunghezza ed età.

(5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1639/2001.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1639/2001 è modificato come segue:

1) L'articolo 3 è così modificato:

a) al primo paragrafo, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

'c) in caso di campionamento, una descrizione dettagliata delle strategie seguite e delle stime statistiche effettuate, in modo da poter valutare il livello di precisione e il rapporto costo/precisione; tale descrizione deve includere inoltre stime dei livelli di precisione dei parametri calcolati; tali stime vanno incluse nella relazione finale in un formato indicato dalla Commissione, previa consultazione dello CSTEP.';

b) Il secondo paragrafo è soppresso;

c) È aggiunta la seguente lettera:

'e) in caso di campionamento, le procedure stabilite nei programmi nazionali devono garantire che la raccolta dei dati previsti sia effettuata da osservatori all'uopo designati e che i comandanti dei pescherecci accolgano a bordo gli osservatori e cooperino con essi, conformemente a quanto stabilito all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (*).

___________ (*) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.' 2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

3) Le appendici sono modificate conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ITL 289/6 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 10.9.2004 (1) GU L 176 del 15.07.2000, pag. 1.

(2) GU L 222 del 17.08.2001, pag. 53.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxel...

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