Regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento

DOUEIT, 30 Giugno 2001Serie L

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Regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30.6.2001L 178/48

REGOLAMENTO (CE) N. 1262/2001 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 9, paragrafo 3, considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/ 2001 prevede, per alcuni tipi di zucchero, misure d'intervento attuate mediante acquisti.

(2) L'attuazione di misure d'intervento comunitarie esige che lo zucchero venga preso in consegna dagli organismi d'intervento in un luogo determinato. A tal fine, è opportuno disporre che la presa in consegna possa avvenire soltanto per zucchero che al momento dell'offerta sia depositato in un magazzino riconosciuto. Il regime d'intervento si applica soltanto allo zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunità e prevede una garanzia di prezzo e di smercio soltanto per i fabbricanti che beneficiano di una quota di base.

(3) L'esperienza acquisita nel settore dello zucchero ha dimostrato l'importanza di una libera concorrenza per la commercializzazione dello zucchero. Tale libera concorrenza può essere favorita dalla partecipazione del commercio indipendente dello zucchero. Sembra quindi indicato un consolidamento della posizione di tali imprese nel settore dello zucchero. A tal fine, è opportuno concedere loro la possibilità di offrire zucchero comunitario all'intervento, permettendo loro così di effettuare le proprie operazioni commerciali in condizioni normali.

(4) Gli organismi d'intervento sono responsabili della merce acquistata. Essi devono quindi prendere tutte le disposizioni necessarie affinché, al momento dell'offerta all'intervento, lo zucchero sia immagazzinato in condizioni tali da garantirne la perfetta conservazione. Ai fini del corretto funzionamento dell'intervento, occorre pertanto prevedere la possibilità che sia stipulato un contratto di magazzinaggio tra l'organismo d'intervento e il venditore.

(5) Per definire le condizioni relative alla concessione e alla revoca del riconoscimento dei magazzini, occorre tener presenti le esigenze di buona conservazione e di facilità di ritiro dello zucchero, la situazione geografica del magazzino, nonché la capacità di svincolo della merce e, se del caso, la capacità di insaccamento garantita dal richiedente per il ritiro dello zucchero offerto.

(6) L'estensione del benefi...

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