Regolamento (CE) n. 2294/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1503/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso

Riassunto


Regolamento (CE) n. 2294/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1503/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso

REGOLAMENTO (CE) N. 2295/2003 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (1 ), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 10 paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 22, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2 ), in particolare l'articolo 2, vista la direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio (3 ), in particolare i punti 2.1 e 2.3 dell'allegato, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1907/90 ha recentemente subito numerose modifiche di sostanza. A seguito di queste modifiche occorre adeguare le norme previste dal regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione applicabile alle uova (4 ). Per esigenze di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1274/91 sostituendolo con un nuovo testo.

(2) Il progresso tecnologico e le esigenze dei consumatori richiedono che venga rafforzata la tracciabilità dei prodotti e accelerate le operazioni di consegna, raccolta, classificazione ed imballaggio delle uova.

(3) Alcuni produttori sono però in grado di garantire che le uova vengano mantenute ad una temperatura e in condizioni tali da consentire una deroga permanente alla regola generale che prevede la raccolta o la consegna giornaliere delle uova destinate a recare l'indicazione della data di deposizione o la dicitura 'extra', conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90; occorre pertanto differenziare i tempi previsti per la raccolta e la consegna delle uova precisando le norme applicabili in materia.

(4) Per garantire la tracciabilità delle uova nonché il controllo dell'origine e del metodo di produzione delle stesse occorre inoltre che l'apposizione, su ogni singolo uovo, del numero distintivo dello stabilimento di produzione, conformemente alla direttiva 2002/4/CE, avvenga nel luogo di produzione ('presso l'azienda') o, al massimo, nel primo centro di imballaggio che riceve le uova. La marchiatura nel luogo di produzione deve essere tuttavia obbligatoria quando le uova lasciano il territorio del paese di produzione, tranne qualora esistano relazioni contrattuali esclusive tra il produttore e il centro d'imballaggio. Occorre inoltre che, prima di lasciare il luogo di produzione, ogni contenitore venga obbligatoriamente identificato mediante l'indicazione del numero distintivo dello stabilimento di produzione nonché della data o del periodo di deposizione.

(5) Per garantire al consumatore che le caratteristiche d...

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