Regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione del 9 giugno 2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

DOUEIT, 24 Giugno 2000Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione del 9 giugno 2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

24.6.2000 IT L 152/1Gazzetta ufficiale delle Comunità europee I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1291/2000 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA` EUROPEE, (3) Qualora taluni prodotti sono posti sotto il regime del perfezionamento attivo, le autorità competenti possono visto il trattato che istituisce la Comunità europea, consentire, in determinati casi, che i prodotti siano immessi in libera pratica allo stato naturale o previa visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del trasformazione. Per garantire una buona gestione del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mer- mercato è opportuno esigere, in tal caso, la presentazione cati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regola- di un titolo d'importazione per il prodotto effettivamente mento (CE) n. 1253/1999(2),in particolare l'articolo 9, para- immesso in libera pratica è stato ottenuto a partire da grafo 2, l'articolo 12 paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 11, prodotti di base provenienti in parte dai paesi terzi e in e l'articolo 23, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri parte dal mercato comunitario, occorre prendere in regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati nel considerazione unicamente i prodotti di base provenienti settore dei prodotti agricoli, dai paesi terzi o i prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999(4), che a suo tempo ha sostituito il regola- (4) I titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione mento (CEE) n. 3183/80(5), il quale aveva a sua volta anticipata hanno lo scopo di garantire una gestione sostituito il regolamento (CEE) n. 193/75(6), il quale efficace dell'organizzazione comune dei mercati. Nell'inaveva a sua volta sostituito il regolamento (CEE) tento di semplificare le procedure amministrative, appare n. 1373/70(7), stabilisce le modalità comuni d'applicazio- opportuno dispensare dalla presentazione dei titoli d'imne del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e portazione, di esportazione o di fissazione anticipata le di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli. Le operazioni che interessano quantitativi di scarsa entità.

disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 sono state a più riprese modificate, talvolta in modo sostanziale. Ai fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è pertanto opportuno procedere ad una rielaborazione della regolamentazione applicabile in materia, apportandovi alcune (5) Non occorre un titolo d'esportazione per l'approvvigionamodifiche che l'esperienza ha rivelato opportune. mento di natanti e aeromobili nella Comunità. Per i medesimi motivi, tale disposizione dovrebbe valere anche (2) I regolamenti comunitari istitutivi dei titoli d'importazio- per le consegne effettuate alle piattaforme e alle navi da ne e di esportazione dispongono che qualsiasi importazio- guerra nonché per le operazioni di approvvigionamento ne nella Comunità o qualsiasi esportazione fuori di questa nei paesi terzi. Per gli stessi motivi, è bene esonerare dalla di prodotti agricoli è soggetta alla presentazione di detti presentazione dei titoli le operazioni contemplate nel titoli. Occorre pertanto precisarne il campo d'applicazio- regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo ne, escludendo le operazioni che non costituiscono 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario importazioni o esportazioni in senso stretto. delle franchigie doganali(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/94(9).

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

(3) GU L 331 del 2.12.1998, pag. 1.

(4) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

(5) GU L 338 del 13.12.1980, pag. 1.

(6) GU L 25 del 31.1.1975, pag. 10. (8) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

(9) GU L 46 del 18.2.1994, pag. 5.(7) GU L 150 del 20.7.1970, pag. 1.

L 152/2 IT 24.6.2000Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (6) Tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio estratti. E` possibile fornire la prova in questione entro un termine relativamente breve. Occorre pertanto fissare taleinternazionale dei prodotti o delle merci in causa, è opportuno ammettere una certa tolleranza in ordine alla termine, che si applica quando vi fa riferimento la regolamentazione comunitaria sui titoli utilizzati perquantità dei prodotti importati o esportati rispetto a quella indicata nel titolo. gestire i regimi quantitativi.

(7) Per consentire la realizzazione simultanea di più operazioni sulla base di uno stesso titolo, occorre prevedere il (13) L'importo della cauzione che deve essere costituita per ottener...

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