Regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, relativo alle modalità di esecuzione delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio

DOUEIT, 24 Febbraio 2001Serie L

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Regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, relativo alle modalità di esecuzione delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee24.2.2001 L 55/3

REGOLAMENTO (CE) N. 366/2001 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 2001 relativo alle modalità di esecuzione delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (1 ), in particolare l'articolo 8, paragrafo 7 e l'articolo 21, considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca (2), prevede che le azioni siano finanziate nell'ambito generale della programmazione dei Fondi strutturali.

(2) I programmi devono essere eseguiti conformemente al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (3), in particolare secondo quanto previsto dagli articoli da 31 a 33 e da 37 a 39.

(3) In vista del controllo globale dell'esecuzione dei programmi, i rapporti annuali di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999 devono contenere, sotto forma di stati di avanzamento strettamente armonizzati, informazioni quantificate e informazioni in forma codificata. Le informazioni in questione devono riguardare non solo i progetti eseguiti, in corso d'esecuzione o previsti a titolo dello SFOP, ma anche i ritiri dalla flotta di navi esistenti, effettuati senza aiuti pubblici in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

(4) Gli stati di avanza...

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