Riassunto
Regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (1)
REGOLAMENTO (CE) N. 1041/2005 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1), in particolare l'articolo 157, considerando quanto segue:
(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94, è necessario adottare misure tecniche per attuare disposizioni concernenti il modulo standard per le relazioni di ricerca, la divisione della domanda e della registrazione, la revoca delle decisioni, le autorizzazioni e le decisioni adottate da un membro unico della Divisione di opposizione e di annullamento.(2) Dopo il 10 marzo 2008, il sistema di ricerca rimarrà obbligatorio per i marchi comunitari, ma dovrebbe essere opzionale, previo il pagamento di una tassa, per le ricerche nei registri dei marchi degli Stati membri che hanno notificato la loro decisione di effettuare una ricerca. Un modulo standard comprendente gli elementi essenziali della relazione di ricerca viene qui elaborato al fine di migliorare la qualità e l'uniformità di tali relazioni di ricerca.(3) La dichiarazione di divisione e la registrazione devono essere conformi agli elementi indicati nel presente regolamento. La nuova revoca ex officio di una decisione o di un'iscrizione nel registro da parte dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ('l'Ufficio') deve essere conforme alla procedura specifica stabilita nel presente regolamento. Vengono specificati i casi eccezionali nei quali è obbligatoria un'autorizzazione. Viene inoltre fornito un elenco dei casi semplici in rapporto ai quali una decisione può essere adottata da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento.(4) Inoltre, devono essere modificate le regole esistenti al fine di migliorare o di chiarire la procedura di registrazione.Oltre a ciò, è opportuno modificare taluni punti procedurali senza arrecare modifiche sostanziali al sistema.(5) Al fine di disciplinare le specificità e le caratteristiche della procedura di deposito elettronico, sono modificate le seguenti disposizioni: regola 1, paragrafo 1, lettera c), regola 3, paragrafo 2, regola 61, regola 72, paragrafo 4, regola 79, regola 82, regola 89, paragrafi 1 e 2.(6) Il deposito elettronico e la pubblicazione elettronica delle domande di marchio comunitario dovrebbero facilitare il deposito di marchi in generale e in particolare sviluppare il deposito di marchi consistenti in semplici colori o in suoni attraverso una rappresentazione del marchio chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettiva. Le condizioni tecniche, in particolare i formati dei dati per gli archivi di suoni, dovrebbero essere determinati dal presidente dell'Ufficio. Il deposito elettronico di marchi consistenti in suoni può essere accompagnato da un archivio elettronico del suono e tale archivio può essere integrato nella pubblicazione elettronica delle domande di marchio comunitario al fine agevolare il pubblico accesso al suono stesso.(7) Le disposizioni riguardanti la procedura di opposizione devono essere completamente riformulate al fine di specificare i requisiti di ammissibilità, di indicare chiaramente le conseguenze legali delle irregolarità e ordinare le disposizioni secondo l'ordine cronologico della procedura.(8) Secondo l'ulteriore competenza attribuita all'Ufficio relativa all'esame dell'ammissibilità della trasformazione, il rifiu...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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Documenti citati
- Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria - Articolo 1
- Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria
- Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios
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