Regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione, del 18 gennaio 1999, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa

DOUEIT, 19 Gennaio 1999Serie L

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Regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione, del 18 gennaio 1999, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee19. 1. 1999 L 14/3

REGOLAMENTO (CE) N. 111/1999 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 1999 recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (1 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (2 ), considerando che il regolamento (CE) n. 2802/98 prevede azioni consistenti nella fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla Russia; che, ai fini dell'esecuzione di dette azioni, è necessario definirne le modalità generali di applicazione, in particolare le modalità comuni di partecipazione alle gare e di aggiudicazione delle forniture, nonché gli obblighi degli aggiudicatari;

considerando che le forniture sono da effettuarsi sotto forma di prodotti agricoli non trasformati provenienti dalle scorte d'intervento, nonché di prodotti della stessa categoria non disponibili all'intervento; che occorre altresì definire le modalità specifiche per la fornitura di prodotti trasformati; che si deve consentire, in particolare, la possibilità che tali forniture vengano pagate in materie prime provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che, onde garantire un'adeguata concorrenza tra i diversi operatori della Comunità, è opportuno che le forniture di prodotti trasformati e le forniture di prodotti non disponibili all'intervento, da prelevarsi sul mercato comunitario, siano organizzate in due fasi e che si proceda dapprima all'aggiudicazione della fabbricazione del prodotto trasformato o della mobilitazione dei prodotti sul mercato, secondo i casi, e successivamente al...

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