Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

DOUEIT, 22 Dicembre 2001Serie L

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Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee22.12.2001 L 341/29

REGOLAMENTO (CE) N. 2535/2001 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 1, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore (3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1129/98 (4 ) è stato modificato più volte e in maniera sostanziale. In occasione delle nuove modifiche da adottare appare opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalità, procedere alla rifusione del suddetto regolamento incorporandovi anche i seguenti regolamenti:

regolamento (CEE) n. 2967/79 della Commissione, del 18 settembre 1979, che determina le condizioni in cui taluni formaggi ammessi al beneficio di un regime preferenziale all'importazione devono essere trasformati (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/ 95 (6 ). Regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i Paesi baltici (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

2856/2000 (8), e regolamento (CE) n. 2414/98 della Commissione, del 9 novembre 1998, che stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile ai prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1150/90 (9 ).

(2) In applicazione degli articoli 26 e 29 del regolamento (CE) n. 1255/1999, i titoli d'importazione devono essere rilasciati ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e, fatte salve le pertinenti disposizioni, evitando qualsiasi discriminazione tra gli importatori.

(3) Per tener conto di talune peculiarità delle importazioni dei prodotti lattiero-caseari è opportuno prevedere disposizioni complementari ed eventualmente derogatorie alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/ 2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (10 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 (11).

(4) È necessario prevedere disposizioni specifiche per l'importazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari a dazio doganale ridotto nell'ambito delle concessioni tariffarie previste nei seguenti testi:

a) il calendario delle concessioni CXL stabilito in seguito ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e ai negoziati condotti a norma dell'articolo XXIV.6 del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea (in appresso 'il calendario delle concessioni CXL');

b) l'accordo tariffario con la Svizzera relativo a taluni formaggi di cui alla voce ex 0404 della tariffa doganale comune, concluso a nome della Comunità con la decisione 69/352/CEE del Consiglio (12), modificata da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione elvetica, dall'altro, in merito a taluni prodotti agricoli, approvato con la decisione 95/ 582/CE (13), (in appresso 'l'accordo con la Svizzera');

c) l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a taluni prodotti agricoli, approvato con la decisione 95/ 582/CE del Consiglio (in appresso 'l'accordo con la Norvegia');

d) la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (14);

(1 ) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(2 ) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

(3) GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.

(4) GU L 88 del 28.3.2001, pag. 7.

(5) GU L 336 del 29.12.1979, pag. 23. (10) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(6) GU L 151 dell'1.7.1995, pag. 10. (11) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

(7) GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31. (12) GU L 257 del 13.10.1...

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